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Rassegna Stampa - L'Argomento di Oggi - dal 2010-06-01 ad oggi 2010-06-18 Sintesi (Più sotto trovate gli articoli)Quando andrò in pensione... Le risposte ai quesiti dei lettori Domanda: Pensioni di anzianità nelle nuove finestre mobiliMaturerò 40 anni di contribuzione Inps (privati) al 1° febbraio 2014. Non ho capito da quando decorre il trattamento pensionistico e se sono soggetto alle finestre mobili. Risposta: Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga. È da ritenere, quindi, che anche queste pensioni di anzianità rientrino nelle nuove finestre cosiddette mobili. Per il lettore la pensione partirà quindi dal 1° marzo 2015. Più sotto il mio Pensiero e le domande dei lettori. |
ST
DG Studio TecnicoDalessandro Giacomo 41° Anniversario - SUPPORTO ENGINEERING-ONLINE |
Internet, l'informatore, ll Giornalista, la stampa, la TV, la Radio, devono innanzi tutto informare correttamente sul Pensiero dell'Intervistato, Avvenimento, Fatto, pena la decadenza dal Diritto e Libertà di Testimoniare.. Poi si deve esprimere separatamente e distintamente il proprio personale giudizio..
Il Mio Pensiero
(Vedi il "Libro dei Miei Pensieri"html PDF ):Il Mio secondo Pensiero
2010-06-18Agg. Il Vangelo di oggi contro i Ricchi - CLASS-ACTION contro la Finanziaria Rapina da 100Mld a Futuri Pensionati INPS, senza alcuno Sviluppo
c.a.
Presidente della Repubblica NAPOLITANO,
c.a. Presidenti e Segretari Partiti
c.a PARLAMENTARI Nazionali e Regionali in indirizzo
c.a. DIRETTORI e REDAZIONI STAMPA, TV
Ill.mi
Innanzi tutto è giusto dire esattamente agli ITALIANI quale è il reale Costo della MANOVRA, pena la legittima invalidazione per omessa verità dei conti e destinazione delle spese.
Dai dati dell'INPS risulta che nel 2006 sono andati in pensione 1.163.493 .
Se si fa slittare di 9 mesi la finestra ai prossimi pensionamenti, così come indicato dai giornali, si ottiene che se costoro mediamente prendono 1500,00 Euro lordi mensili, subiranno un danno economico di 13500,00 euro, per un importo complessivo pari a 15,707Mld di Euro.
Alla luce di quanto sopra detto risulta che nella attuale finanziaria il danno solamente per i lavoratori prossimi al pensionamento è di 15,707Mld su 25,000Mld , che rappresenta il 62,8% dell'intera manovra.
Se il conto si riporta per ulteriori 5 anni, non essendo stabilito in alcun modo il termine di suddetto slittamento delle finestre pensionistiche, si hanno ulteriori 78,536Mld di Euro.
Nei futuri 5 anni quindi il governo gestirà altri 78,536Mld di Euro senza alcun impegno di spesa!
E' Aberrante.
Inoltre i carichi sociali sono solo e sempre imputati all'INPS, mentre, essendo nei fatti una tassa, i costi andrebbero estesi con equità a tutte le Previdenze, Pubbliche e Private, perché è incostituzionale tassare solo la Previdenza INPS.
Pertanto va intrapresa una Class-Action.
Forse è ancora una coincidenza, ma il Vangelo di oggi è proprio contro chi difende le proprie ricchezze, a danno dei poveri:
Mt 6,19-23
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
"Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.
La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!".
Parola del Signore
Oggi io compio 64 anni, ma, pur avendo 33 anni di contributi da dipendente e oltre 15 da libero professionista non riesco ad andare in pensione, inoltre sono in mobilità del 9 ottobre 2009, dopo aver inoltre 1 anno precedente di cassa integrazione.
Fra l'altro sono al top professionale, con 33 anni di dipendente ddi aziende private ( di 7° Livello del CCNL Metalmeccanici Aziende Private, il massimo livello ), 10 anni da Imprenditore di una soc. di Ingegneria che ha avuto al top 22 tecnici nel 1992, Libero Professionista per oltre 30 anni, dal 19679, Abilitato alla Prevenzione Incendi dal 1986, Coordinatore della Commissione Elettrotecnica del Collegio dei Periti Industriali di Taranto dal 2008, curo gratuitamente e sono il relatore della Formazione Continua da 3 anni 2008-2009-2010, attualmente frequento un corso di aggiornamento professionale di 300 ore per Consulente Ambientale (negli ultimi 5 anni ho lavorato nel settore ingegneria degli impianti di Depurazione Acque ed Ambientale), ecc. per ulteriori informazioni vedi mio curriculum scaticabile dal mio sito internet
http://www.engineering-online.eu , ma pur essendo capace di trovare lavoro come libero professionista ho paura di farlo per non perdere la mobilità, che mi consente di andare in pensione fra 1 anno.Però il Governo mi premia con lo slittamento di altri 9 mesi della finestra di pensionamento per il prossimo anno:
Tutto ciò è una beffa, ed è un incentivo al lavoro nero, che non voglio fare per principio fin tanto che posso resistere consumando tutta la liquidazione avuta, ma non mi basterà che per alcuni altri mesi.
Altro che sacrifici equi per tutti, tutto ciò è fatto in pieno dispregio alla Costituzione, perché il governo si appropria indebitamente delle pensioni di chi ha lavorato per oltre 40 anni, versando ininterrottamente i contributi, fra l'altro anche per 4 anni fino al massimo consentito.
Poi invece si millanta alla libertà della Privacy (ignorando il diritto al lavoro, alla pensione, alla vita dignitosa ed onesta), ma la privacy da salvaguardare non degli onesti, che non hanno alcuna paura di essere intercettati, ma si cerca di salvagardare chi delinque:
- Giustamente ieri il Pres. Montezemolo ha detto che lui non si sente affatto spiato, nonostante l'attuale legislazione.
Colgo l'occasione per fare inoltre altre osservazioni:
- I voti non espressi dagli astensionisti alle elezioni non possono essere appannaggio dei votanti e dei loro partiti, vanno eletti solo quelli che raggiungono i quorum con i propri voti, senza ridistribuire i seggi relativi anche ai voti non espressi o nulli per favorire quelli del proprio partito. Così facendo si risparmierebbe oltre il 45% del costo del sistema politico, compreso il sostegno ai partiti, per un importo complessivo di almeno 450Mln di euro. Inoltre si responsabilizzerebbe realmente gli elettori, che in questo modo si rendono conto di non avere rappresentanti in parlamento, mentre gli altri fanno i propri interessi e di quelli che li hanno eletti regolarmente, e pertanto nella successiva tornata elettorale ci penseranno di più se convenga non avere propri rappresentati.
Il mio pensiero e la mia professionalità la trovate sui miei siti internet
http://www.cristo-re.eu ( S. Messa Quotidiana, Rassegna Stampa, ecc.) http://www.engineering-online.eu (Ingegneria e Convegni) http://www.consulenteambientale.eu di prossima aperturaDistinti Saluti
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Il Mio primo Pensiero
2010-06-01
100 Miliardi di Euro solamente rubando dalle prossime Pensioni, oltre i 19 Mld che il governo prende solamente ai Poveri per rimpinguare le tasche di Malvagi e Speculatori.
c.a. Presidenti, Parlamentari in indirizzo
c.a. Direzioni, Radazioni di Stampa, Giornali, TV
c.a. Rappresentanti Sindacali
c.a. Religiosi
Gent.mi
Svegliate il Paese dal torpore delle falsità ovattate e non distoglietelo con altre roboanti notizie, anche se degne di tutto rispetto.
E' IN GIOCO IL FUTURO DELL'ITALIA, GIOVANI, LAVORATORI, FAMIGLIE, PENSIONATI, AZIENDE !
Alro che 25 Mld, la Finanziaria costa 100 Miliardi di Euro solamente rubando denaro dalle prossime Pensioni di lavoratori onesti, oltre i 19 Mld che il governo prende solamente ai Poveri per rimpinguare le tasche di Malvagi e Speculatori.
A casa Governo Incapace e Mentitore che non hai il coraggio di dire che hai fallito negando per mesi una crisi, continuando a vantarti di non aumentare le tasse !
Le mie tasse, e quelle di altre centinaia di migliaia di persone umili, aumenteranno in un anno di oltre il 150% , e per altri 40 milioni di persone aumenteranno mediamente di 475 euro a testa.
Questo è il vero costo di una politica incapace, di falsi benefattori, del governo dell'amore per il denaro dei Poveri da trasferire a Corruttori, Corrotti, Finanziarie e speculatori), del Falso Buon Padre di Famiglia, del falso Cattolico. Perché Voi che dite di essere credenti non fate come Zaccheo (Vangelo Luca 19.1 :
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al SIGNORE: << Ecco, SIGNORE, io do la metà dei miei beni ai poveri; se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto >> .
Io dovrei andar in pensione a giugno del 2010, ma come mi spiega il Sole 24 Ore di ieri, il mio pensionamento slitterà di 9 Mesi come dipendente, e 12 mesi come libero professionista, perché io sono stato sia l'uno che l'altro.
Oggi, nel corso del 41° anno di lavoro, di contributi versati sistematicamente per 40 anni, 41 anni di lavoro ininterrotto e di esperienza al top professionale, sono in mobilità con un netto di circa 880,00 euro mensili, mentre il mio stipendio prima era di oltre 1900,00 euro.
Ancora oggi a 64 anni non posso andare in pensione nonostante 33 anni + 35 settimane di contributi versati da Dipendente, ed oltre 13 anni da Libero Professionista.
Mi viene imposto di rinunciare ad andare in pensione anche a giugno del 2011 , facendo slittare le mie due pensioni :
Il danno per me sarà pertanto di oltre 7200,00 euro, non percependo per 9 mesi la pensione da dipendente di 5400,00 euro ( differenza di 600,00 euro fra circa 1480,00 nette di pensione e 880,00 euro di mobilità), e di 1800,00 euro da libero professionista ( 150,00 euro per 12 mesi) .
Per 1 milione di lavoratori nelle mie condizioni, che perderà come me 7200,00 euro, lo stato incasserà circa 7,2 Miliardi ( pertanto la manovra per gli altri interventi recupererà circa 17,7 miliardi di euro).
Per circa 5 milioni di lavoratori dipendenti che andranno in pensione successivamente, e che non godranno della mobilità, il danno sarà mediamente di circa 15300,00 euro ciascuno (1700,00 euro mensili per 9 mesi) per un importo pari a 76,5 Miliardi di euro.
Pertanto il contributo chiesto ai lavoratori prossimi alla pensione è di circa (7,2+76,5) 82,2 Miliardi di euro, oltre il resto.
Pertanto la manovra al minimo costa in sacrifici oltre 101,2 miliardi, a parte le ulteriori tasse delle regioni: mediamente 1686,67 Euro a cittadino.
Pertanto l'importo della manovra è superiore a 100 Mld. di euro se si considera tutto il resto che non è visibile platealmente.
Tutto ciò si fa in assenza di qualsiasi tentativo di rilancio dell'Economia.
Si nasconde la richiesta di innalzare l'età per andare in pensione, e non si attua alcuna riforma.
Questo governo è incapace, abbia il buon senso di dimettersi e rimandi il paese alle urne !!!
Io posso anche accettare a ritardare di andare in pensione se mi si consente di continuare a lavorare invece di prendere la mobilità senza fare nulla, magari trasferendo la mia ricca esperienza professionale di 41 anni al top dell'Ingegneria alle giovani leve degli ITIS Istituti Tecnici Industriali :
Viva IL 2 Giugno.
Se il Governo non opera, lo facciano le regioni operando per:
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu http://www.engineering-online.eu
dal Sito Internet de
il SOLE 24 ORE
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.ilsole24ore.com/2010-06-16
Ecco come sono (e cambiano) le pensioni da noi e in Europa
di Nicoletta Cottone e Claudio TucciCronologia articolo15 giugno 2010
Questo articolo è stato pubblicato il 15 giugno 2010 alle ore 17:36.
Pensioni, si cambia. La crisi ha reso sempre più chiaro a molti Stati europei che l'attuale sistema di welfare non è più sostenibile. In Francia, il governo presenterà un progetto di riforma del sistema previdenziale questa settimana. In realtà, della riforma della presidenza Sarkozy non si sa altro se non che vuole abbattere il tabù della pensione a 60 anni. Ma già si profila uno sciopero generale proclamato dai principali sindacati francesi per il prossimo 24 giugno. Secondo le indiscrezioni circolate in questi giorni sarebbe previsto un aumento dell'età pensionabile e un incremento dei contributi per i funzionari pubblici. Secondo un sondaggio effettuato da Tns Sofres per il quotidiano francese La Croix, le pensioni preoccupano soprattutto le persone tra i 50 e i 64 anni (68 per cento).
Lo stile di vita degli inglesi dovrà cambiare per evitare il dissesto dei conti pubblici, ha detto il premier David Cameron: non è più possibile pagare pensioni sproporzionate e premature rispetto ai versamenti. A meno che non si voglia imitare la Grecia.
Manifestazioni anche contro il governo romeno di centrodestra del premier Emil Boc che ha deciso di tagliare del 25% dei salari dei dipendenti pubblici e del 15% delle pensioni. In Spagna, poi, tra le misure della duplice manovra del governo Zapatero, 50 e 15 miliardi, per riportare il deficit al 3% nel 2013 è anche previsto il congelamento delle pensioni dal 2011. Si discute anche dell'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni. Allarme anche in Gran Bretagna dove già tre anni fa i pensionati erano scesi in piazza nudi durante i lavori del partito laburista a Boumemouth, per ricordare le condizioni di precarietà che coinvolgerebbero il 40% degli over 60 inglesi.
In Italia, con un emendamento alla manovra, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'innalzamento a 65 anni dell'età pensionabile per le donne che lavorano nella Pubblica amministrazione. L'Istat ha reso noto che la spesa per le pensioni nel 2008 ha raggiunto quota 241,1 miliardi di euro, con un aumento del 3,5% rispetto al 2007 e una spesa che ha raggiunto il 15,38% del Pil. Con il 50,9% della spesa concentrata nell'Italia settentrionale, il 21,5% nel Centro e 27,6% nel Sud.
Una curiosità: in Polonia dal 1° gennaio di quest'anno, 40 mila ex comunisti polacchi si sono visti ridurre la loro pensione del 50 per cento. Si tratta di una legge " punitiva nei confronti di coloro che mantennero un sistema di potere inumano". Fra i colpiti dalla misura Wojciech Jaruzelski, la cui pensione è passata da 2.100 euro mensili a 1.050. Secondo il Telegraph, il provvedimento ha interessato 40 mila ex comunisti, agenti della polizia di Stato o degli apparati di sicurezza.
Secondo il Codacons in Italia sul fronte pensionistico, siamo il fanalino di coda dell'Europa, afferma il presidente, Carlo Rienzi "non solo gli importi percepiti da quasi la metà dei pensionati rappresentano una miseria, e non consentono una vita dignitosa, ma addirittura sulle pensioni italiane grava una pressione fiscale ben più alta rispetto a quella di altri paesi europei". Il Codacons ricorda che in Italia, a parità di imponibile, l'importo di una pensione al netto delle tasse è inferiore del 15% rispetto a Francia, Spagna e Germania, paesi dove non esiste tassazione sulle pensioni, mentre in Gran Bretagna la pressione fiscale è minima e di circa l'1,6 per cento. In Italia la Lega sta pensando di togliere il diritto al trattamento pensionistico ai condannati per atti di terrorismo e di criminalità organizzata.
Come mai tutti questi cambiamenti? Davvero le attuali normative sulle pensioni sono arrivate al capolinea? Siamo andati a sbirciare tra le legislazioni pensionistiche dei principali paesi europei. Questo, è quello che prevedono.
Belgio. Pensionamento anticipato, a 60 anni, sia per gli uomini che per le donne, che hanno raggiunto almeno 35 anni di contributi. L'asticella per la pensione normale è, invece, fissata, per tutti, a 65 anni d'età (le donne ci sono arrivate lo scorso anno). Altra peculiarità del Belgio è che non prevede un pensionamento posticipato. Raggiunti quindi i limiti d'età ordinari, si lascia definitivamente il posto di lavoro. È consentito, tuttavia, il cumulo con il reddito da lavoro fino a un certo importo al di sotto del quale la pensione viene ridotta.
Francia. Attualmente l'età di pensionamento normale è di 60 anni. Sia per gli uomini, che per le donne. La peculiarità del sistema francese sono, invece, i requisiti per accedere al pensionamento anticipato o posticipato. Nel primo caso, è possibile anticipare la fuoriuscita dal lavoro a 56 anni, in caso di lavoratori precoci o, addirittura, a 55, in caso di grave inabilità. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di restare oltre i 60 anni a lavoro (una scelta che si fa per aumentare l'importo dell'assegno pensionistico) è generalmente ammessa, come anche la facoltà di lavorare oltre i 65 anni, se non si hanno sufficienti requisiti per avere una buona pensione. Anche in Francia è stato introdotto un sistema di incentivi a restare in attività e ritardare l'inizio della pensione: ogni anno in più di lavoro produrrà il 3% in più di pensione. Mentre chi non avrà raggiunto il minimo richiesto subirà una decurtazione della pensione del 5% per ogni anno mancante.
Germania. Qui, l'asticella per la pensione ordinaria è 67 anni, per uomini e donne. È possibile, però, anticipare l'età a 65 anni, se si hanno almeno 45 anni di contributi, provenienti anche da lavoro di cura ed educazione di bambini fino a 10 anni d'età. Mentre esiste una possibilità illimitata di posticipare la pensione, il sistema normativo tedesco ammette l'eventualità di terminare il lavoro a 63 anni, maturando almeno 35 anni di contribuzione (62 in caso di grave disabilità), con una pensione, quindi, di importo ridotto.
Italia. Dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore il cosiddetto sistema delle quote, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimmento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi). La finestra ordinaria di uscita dal lavoro è fissata a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Ora, nel pubblico impiego, la differenza verrà azzerata, avendo il Governo annunciato un emendamento alla manovra 2011-2012 che innalzerà, dal 2012, a 65 anni l'età pensionabile per tutti gli statali. Senza requisiti di età, invece, si potrà lasciare il lavoro con 40 anni di contribuzione. È possibile una proroga fino a un massimo di 65 anni d'età. Tuttavia, da qui al 2015, il sistema pensioni in Italia sarà una sorta di riforma permanente: dall'entrata in vigore delle nuove finestre, nel 2011, fino alla prima applicazione del meccanismo per l'aumento dell'età di pensionamento in relazione alla crescita della speranza di vita, nel 2015. Le finestre a scorrimento prevedono un unico termine di decorrenza della pensione sia per l'anzianità sia per la vecchiaia: il 13° mese dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti (pubblici e privati, donne incluse); il 19° mese per gli autonomi. Stessa logica per l'anzianità. Il meccanismo delle "quote" - una determinata somma di età e anni di contributi - non è certo una novità. Ma, inesorabile, il calendario avanza. Dal 1° gennaio prossimo si passa a "quota 96" per i dipendenti (e l'età minima richiesta sale a 60 anni, con 36 anni di contributi) e a "quota 97" per gli autonomi, con età minima di 61 anni. Poi, dal 2013, il gradino finale con l'aumento di un anno sia nelle quote sia nell'età minima. Resta invece ancora da scrivere l'adeguamento della pensione all'aspettativa di vita. La legge stabilisce che in sede di prima applicazione l'aumento dell'età non potrà superare i 3 mesi, sia per la vecchiaia sia per l'anzianità.
Regno Unito. A differenza di quasi tutti gli altri Paesi europei, qui non è prevista la possibilità di andare in pensione anticipatamente. L'asticella normale per gli uomini è 65 anni, per le donne 60. Dal 2010 al 2020, però, è previsto una graduale equiparazione a quota 65 anni. È ammessa, invece, la possibilità "illimitata" di posticipare la data della pensione.
Spagna. Pensione anticipata a 60 anni (per le persone assicurate prima del 1° gennaio 1967). Da 61, per le persone con almeno 30 anni di contributi e disoccupati non volantari. La finestra ordinaria di pensionamento è fissata per tutti a 65 anni, con possibilità, però, di riduzione in caso di lavoratori che svolgono attività usuranti o pericolose. Come per il Regno Unito, anche qui è ammessa la possibilità "illimitata" di posticipare la data della pensione.
Svezia. Nessuna possibilità di andare in pensione anticipata. Il pensionamento normale è modulato su finestre flessibili: tra i 61 e i 67 anni. È ammessa tuttavia la possibilità di lavorare anche dopo i 67 anni, previa contrattazione con il datore di lavoro
Per le statali pensioni lontane e più basse
di Gianni TrovatiCronologia articolo15 giugno 2010
Questo articolo è stato pubblicato il 15 giugno 2010 alle ore 08:10.
La parità previdenziale fra uomo e donna imposta dall'Europa agli uffici pubblici del nostro paese allungherà la permanenza al lavoro delle dipendenti soprattutto ai piani più alti della gerarchia, occupati da chi ha iniziato a lavorare dopo la laurea. L'influenza sugli altri profili sarà più attenuata e diminuirà progressivamente fino a scomparire nel caso di chi ha iniziato la propria carriera prima di compiere i 20 anni.
Lo "scalone" che dal 2012 porta a 65 anni anche per le donne l'età necessaria per imboccare l'uscita di vecchiaia non cancella infatti le altre regole per il pensionamento di anzianità, che consentono di andare in riposo a chi centra la "quota" minima, costituita dalla somma di età anagrafica e anni di contribuzione: dal prossimo anno occorrerà quota 96 (con almeno 60 anni di età); dal 2013 si dovrà arrivare a quota 97 (con almeno 61 anni di età). Potrà continuare ad andare in pensione a prescindere dall'età chi raggiunge 40 anni di contributi.
Il discrimine, come mostra la tabella in pagina curata dall'Ordine degli attuari che indica la prima data utile per l'uscita (sul Sole 24 Ore del 12 giugno sono state invece mostrate le date per ottenere anzianità o vecchiaia), è fissato a 29 anni: le dipendenti pubbliche che hanno iniziato a lavorare con un'età più avanzata non hanno alcuna chance di ritirarsi dall'ufficio prima dei 65 anni, mentre le altre potranno continuare a sfruttare i canali alternativi (e anticipati). Inoltre, vanno fatti i conti con la "finestra mobile" per la decorrenza dell'assegno: la nuova regola si applica sia al lavoro privato sia a quello pubblico (maschile e femminile) e permette di guadagnare l'uscita 13 mesi dopo la maturazione dei requisiti.
Posti questi principi, il calcolo diventa semplice: chi ha cominciato a versare contributi a 20 anni ottiene il diritto alla pensione a 60 anni e 13 mesi dopo, quando l'anagrafe indica 61 anni, si vede aprire la finestra d'uscita. La dipendente pubblica che invece ha iniziato l'attività a 25 anni deve attendere un anno in più, non riesce ad accumulare i 40 anni di anzianità (in questo caso l'uscita coinciderebbe con la "vecchiaia" parificata con quella dei colleghi uomini) ma può sfruttare il meccanismo delle quote: a 61 anni (età minima per ottenere l'assegno di anzianità), l'interessata avrà raggiunto 36 anni di contributi, che sommati all'età portano alla fatidica "quota 97". Anche in questo caso, tra la maturazione del requisito e il pensionamento effettivo dovrà passare almeno un anno. La prima età utile per salutare i colleghi sale progressivamente, un anno alla volta, per le dipendenti pubbliche che hanno iniziato a lavorare fra 25 e 29 anni, mentre per chi ha esordito da 30 anni in su l'unica uscita possibile è quella di vecchiaia dopo i 65 anni.
Pensioni più magre e più anni al lavoro, ecco come cambia la previdenza di qui al 2015
di Salvatore PadulaCronologia articolo14 giugno 2010
Questo articolo è stato pubblicato il 14 giugno 2010 alle ore 09:29.
Il pianeta-pensioni si appresta a vivere un altro lustro di grandi cambiamenti. Da qui al 2015, il calendario sarà affollato da una serie di appuntamenti che muteranno in profondità il volto della previdenza. Sarà una sorta di riforma permanente: dall'entrata in vigore delle nuove finestre, nel 2011, fino alla prima applicazione del meccanismo per l'aumento dell'età di pensionamento in relazione alla crescita della speranza di vita, nel 2015.
Allungare il periodo di permanenza al lavoro e contenere la spesa sono gli obiettivi di lungo periodo. Per centrare i quali, passo dopo passo, prenderanno corpo le misure introdotte negli ultimi anni e quelle arrivate in questi giorni con la manovra economica, ora all'esame del Parlamento.
Al lavoro più a lungo
L'innalzamento dell'età per la pensione delle donne della pubblica amministrazione rappresenta la misura più recente di questa strategia. Dal 2012, con l'emendamento che verrà recepito nel decreto legge 78, il requisito per la pensione di vecchiaia nella Pa sarà unificato, per maschi e femmine, a 65 anni. Fino al 31 dicembre 2011, alle donne "statali" ne basteranno invece 61. Poi, dall'anno successivo, ci sarà di fatto un blocco di quattro anni delle pensioni di vecchiaia. Nel 2011 potranno lasciare il lavoro le nate nel 1950; poi, ma solo nel 2016, toccherà alle nate nel 1951. Nel frattempo, ma naturalmente anche in futuro, per ottenere la pensione, le donne della Pa dovranno fare i conti con i requisiti per l'anzianità. Va detto, però, che attraverso il canale dell'anzianità le dipendenti pubbliche, se in possesso del requisito dei 35 anni di contributi, nel 2012, con la quota 96 e l'età di 60 anni e dal 2013 in poi con la quota 97 e l'età di 61 anni potranno andare in pensione. In altri termini, restando inalterati i requisiti per le quote, le dipendenti pubbliche possono aggirare l'ostacolo dei 65 anni di età. Per non parlare poi di chi matura i 40 anni di contribuzione che potrà andare tranquillamente in pensione indipendentemente dall'età anagrafica.
Un prolungamento della vita lavorativa giunge anche con le finestre a scorrimento. Il sistema, dal 2011, prevede un unico termine di decorrenza della pensione sia per l'anzianità sia per la vecchiaia: il 13° mese dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti (pubblici e privati, donne incluse); il 19° mese per gli autonomi.
La norma, in effetti, ha lo scopo di uniformare un metodo, le vecchie finestre, che creava disparità di trattamento. Ora tutti i lavoratori sono uguali, ma - nel cambio di regime - qualcuno dovrà attendere più a lungo rispetto al passato per poter effettivamente incassare l'assegno. In ogni caso, la distorsione maggiore riguarda l'attesa per la vecchiaia, che rispetto alle vecchie finestre vede di fatto crescere l'età di pensionamento di 7-9 mesi per i dipendenti e di 10-12 per gli autonomi. Non si potrà più dire che "la pensione arriva a 65 anni", perché in realtà si lavorerà fino a 66 o 66 e mezzo.
Stessa logica per l'anzianità. Il meccanismo delle "quote" - una determinata somma di età e anni di contributi - non è certo una novità. Ma, inesorabile, il calendario avanza. Dal 1° gennaio prossimo si passa a "quota 96" per i dipendenti (e l'età minima richiesta sale a 60 anni, con 36 anni di contributi) e a "quota 97" per gli autonomi, con età minima di 61 anni. Poi, dal 2013, il gradino finale con l'aumento di un anno sia nelle quote sia nell'età minima.
L'ultima tappa di questo percorso è, in parte, ancora da scrivere. La legge 102 dello scorso anno prevede, a partire dal 2015, l'introduzione di un meccanismo di adeguamento quinquennale dei requisiti anagrafici per accedere al pensionamento in funzione degli incrementi della speranza di vita.
Che cosa succederà non è facile prevedere. La legge stabilisce che in sede di prima applicazione l'aumento dell'età non potrà superare i 3 mesi, sia per la vecchiaia sia per l'anzianità. Successivamente, lo scatto potrebbe essere più ampio, se è vero che, a esempio, tra il 2010 e il 2020 la speranza di vita aumenterà di oltre un anno e mezzo per gli uomini (da 79,1 a 80,7 anni) e di altrettanto per le donne (da 84,6 a 86,2).
Pensioni più magre
A determinare l'assegno è un mix di elementi. Da un lato, il sistema di calcolo della pensione basato sui contributi effettivamente versati, che - via via - interesserà un numero sempre maggiore di lavoratori (gli assunti dal 1° gennaio 1996 senza possesso di contribuzione precedente avranno assegni interamente contributivi). Dall'altro, i coefficienti di trasformazione, cioè quel valore per il quale vanno moltiplicati tutti i contributi rivalutati (montante) del lavoratore per determinare l'importo della pensione. Dal gennaio scorso si applicano i nuovi coefficienti meno favorevoli rispetto a quelli precedenti. E ora è previsto inoltre che la loro revisione avvenga ogni tre anni, per tenere conto delle dinamiche macroeconomiche, demografiche e migratorie. Quindi, nel 2013 ci sarà un nuovo aggiornamento e poi un altro nel 2016.
Questa miscela fa sì che - stima la Ragioneria dello Stato - il tasso di sostituzione della previdenza (ossia il rapporto tra l'ultima retribuzione e la prima rata della sua pensione) sia destinato a ridursi sensibilmente. Oggi l'assegno calcolato con il sistema di calcolo retributivo arriva a coprire l'80-85% netto dell'ultimo stipendio. Nel 2050 - una data non così lontana quando si ragiona di previdenza - non si supererà il 70.
Insomma, al lavoro più a lungo e pensioni un po' più basse. Meglio farsi trovare preparati
Anzianità e "quote" possono evitare le nuove regole ma limano l'assegno
Gianni TrovatiCronologia articolo11 giugno 2010
MILANO
Dunque sarà "scalone", praticamente immediato, e quasi per tutte. Con l'emendamento alla manovra approvato ieri in consiglio dei ministri, il governo ha accolto in versione integrale la prescrizione della Corte di giustizia Ue sulla parità previdenziale tra uomo e donna nel pubblico impiego.
Di fatto, è un aumento secco di quattro anni dell'età pensionabile, a partire dal 2012, ma tra le dipendenti pubbliche c'è chi potrà evitare il salto obbligato: prima di tutto, chi taglia il traguardo dei requisiti per il riposo entro il 31 dicembre dell'anno prossimo matura il diritto per il riposo, e può pretendere dall'amministrazione di appartenenza un certificato che lo attesti. La parità modello Bruxelles non cancella poi l'uscita "anticipata" di chi è entrata in ufficio prima dei 25 anni, e totalizza i 40 anni di anzianità prima di compiere di 65 anni di età. Più in generale, il balzo in alto della soglia per la vecchiaia non cancella le regole per ottenere l'assegno di anzianità regolato dal sistema delle quote, anch'esso caratterizzato da un innalzamento delle soglie, però progressivo e decisamente più dolce rispetto alla cura imposta dall'Europa: sino a fine anno la "quota", frutto della somma fra età anagrafica e anni di versamento di contributi, è fissata a 95, e permette di guadagnare l'uscita a chi ha almeno 59 anni di età. Nei prossimi due anni le cifre magiche diventano 96 (quota) e 60 (età), e a partire dal 2013 si innalzano ancora fino a fermarsi a 97 e 61. Fino al 2015, infine, rimane la possibilità di andare in pensione con 57 anni di età e 35 di anzianità, se si opta per il contributivo "puro" che abbassa però l'assegno previdenziale.
Chi entra in uno dei gruppi indicati qui sopra evita lo scalone europeo, ma non le altre regole introdotte dalla manovra "salva-euro" per alleggerire un po' il peso della previdenza sui conti pubblici. In particolare, le donne impiegate negli uffici pubblici non offrono alcuna eccezione allo slittamento di 12 mesi delle finestre, imposto dalla manovra a tutti gli aspiranti pensionati. Con due conseguenze: le impiegate pubbliche che riescono a evitare lo scalone, prima di salutare i colleghi dovranno comunque aspettare 12 mesi in più per la finestra che conduce all'uscita, e lo stesso accadrà a chi invece sarà coinvolta dallo scalone (in pratica: i requisiti si matureranno a 65 anni, ma l'uscita effettiva non arriverà prima dei 66).
Per districarsi in questa pioggia di regole può essere utile un esempio: Maria M. è nata nel 1952, e ha iniziato a lavorare nel 1977, a 25 anni. La sua classe rientra pienamente nella cura europea, e ha visto la soglia della vecchiaia spostarsi prima al 2015 (con la riforma dell'anno scorso, bocciata dalla Ue) e ora al 2017. Nulla toglie, però, che Maria nel 2013 compirà 61 anni, e avendo accumulato 36 anni di contributi avrà raggiunto quota 97 (61+36), e potrà chiedere di lasciare la scrivania. Lo slittamento della finestra riguarderà anche lei, che per l'addio effettivo dovrà aspettare quindi il 2014 con uno "sconto" di tre anni rispetto alla soglia Ue: uno sconto che si riflette ovviamente sull'assegno, che per l'anzianità è più leggero che per la vecchiaia.
Avesse iniziato a lavorare quand'era ancora più giovane, oltre ovviamente a centrare prima le "quote", maturerebbe comunque i 40 anni di anzianità in anticipo rispetto alla soglia dei 65 anni: questa forma di uscita, che in pratica permette di raggiungere il top dell'assegno previdenziale, anche con le nuove regole continua a riguardare chi è entrato negli organici del pubblico impiego prima dei 25 anni, e permette di disinteressarsi degli scaloni europei senza subire penalità relative all'importo della pensione.
Un ultimo gruppo è quello delle dipendenti di comparti contraddistinti da regimi speciali (militari e forze dell'ordine), che non vengono toccate dalle richieste Ue e continuano a vedersi fissata a 60 anni l'età per la vecchiaia: una regola per ora residuale nei numeri, perché l'ingresso delle donne nelle forze dell'ordine è in genere molto recente, che però acquisterà maggiore interesse in futuro. Le deroghe per i regimi speciali funzionano anche nell'altro senso, per consentire a chi desidera di rimanere in attività dopo i 65 anni: è il caso delle donne magistrato o delle docenti universitarie, che possono continuare a lavorare fino a 70 anni come prevedono le regole attuali.
gianni.trovati@ilsole24ore.com
Penalizzate le pensioni di vecchiaia
Cronologia articolo2 giugno 2010
Questo articolo è stato pubblicato il 02 giugno 2010 alle ore 09:49.
Le finestre mobili introdotte dall'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010 sui trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità colpiscono maggiormente i titolari di pensione di vecchiaia rispetto alla precedente normativa. I lavoratori autonomi, come al solito, devono fare i conti con un allungamento più consistente, può arrivare fino a 12 mesi di attesa in più. Per i dipendente, invece, la maggior attesa si colloca a 9 mesi in più rispetto al "vecchio" sistema delle finestre.
È importante ribadire che coloro i quali maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 dicembre 2010 usufruiranno delle vecchie finestre. Altro aspetto consiste nel fatto che nulla cambia sul piano dei requisiti per l'ottenimento delle predette pensioni.È opportuno, quindi, ricordare i requisiti previsti per il 2011 per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità.
I requisiti per la di vecchiaia sono:
- 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (61 anni di età per le donne del settore pubblico);
- minimo contributivo di 20 anni;
- cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche all'estero.
Per l'anzianità, bisogna invece considerare che dal 2011, la quota - cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva - aumentarà di un anno. Per cui i requisiti saranno:
- quota di 96, con età di almeno 60 anni per i lavoratori dipendenti; e quota di 97, con età di 61 anni per i lavoratori autonomi;
- minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica (si ritiene che anche in questo caso si applichino le nuove finestre);
- cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche all'estero.
Le vecchie finestre continuano invece ad appplicarsi:
- maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2010;
- personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);
- lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa;
dal Sito Internet de
il SOLE 24 ORE
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.ilsole24ore.com/2010-06-04
Che cosa cambia per le pensioni. Tutte le risposte degli esperti del Sole
Cronologia articolo03 giugno 2010
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Questo articolo è stato pubblicato il 03 giugno 2010 alle ore 08:03.
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Le pensioni tengono banco. E si confermano uno dei temi più "gettonati" della manovra. Sono ben 2.100 i quesiti inviati allo speciale "Come cambiano le pensioni" sul sito internet del Sole 24 Ore, dei quali pubblichiamo le risposte dei nostri esperti.
Leggi tutte le risposte degli esperti
Salvo il diritto di chi andrà "a riposo" nell'ottobre 2010
D:Sono nato nel 1952 e, come lavoratore dipendente, ho maturato la pensione. Al 30 settembre diventano operative le mie dimissioni con 60 giorni di preavviso. Di conseguenza, da ottobre dovrei essere in pensione. Cambia qualcosa con il nuovo decreto del governo?
R:Nella situazione esposta non cambia nulla. Scatta, quindi, l'applicazione dellanormativaprevigenteal decreto legge 78/2010.
Introdotta la doppia formula per la buonuscita dello statale
D:Sono un dipendente statale in servizio dal 1˚ luglio 1981. Come sarà calcolata la mia buonuscita?
R:Per effetto delle nuove norme – che, a decorrere dal 1˚gennaio 2011, estendono ai dipendenti pubblici l'articolo 2120 del Codice civile in materia di Tfr (trattamento di fine rapporto) con applicazionedell'aliquota del 6,91% della retribuzione annua – la buonuscita del lettore sarà composta dal Tfs (trattamento fine servizio) maturato sino al 31 dicembre 2010 (e opportunamente rivalutato sino alla data di effettivo pagamento) e dal Tfr che verrà accantonato dal 1˚gennaio 2011 sino al termine del servizio. La buonuscita così determinata sarà corrisposta in unica soluzione se di importo complessivo fino a 90mila euro, e in due rate, se compresa tra i 90mila e i 150mila euro, mentre per gli importi superiori a 150mila euro la corresponsione avverrà in tre rate (la prima pari a 90mila euro, la seconda pari a 60mila euro, la terza pari al residuo).
Traguardo spostato in avanti diun anno
D: Sono nata nel maggio 1951 e mi sono licenziata nel 1993, con 17 anni di contribuzione e con la speranza di percepire la pensione ai 55 anni di età. La soglia è passata poi a 60 anni. Poiché maturerò il requisito dei 60 anni nel 2011, alla luce delle ultime novità la pensione decorrerà dopo 12 mesi e quindi da giugno 2012?
R: La risposta è affermativa. Si conferma la nuova finestra del 2012, possedendo la lettrice almeno 15 anni di contribuzione primadel 1993.
Il sistema cambia anche per chi matura 40 anni dal 2011
D:Con il nuovo decreto legge in fase di emanazione, il sistema delle finestre cambia anche per le pensioni di anzianità (40 anni di contributi)?
R: Le finestre cambiano anche per chi maturerà i 40 anni di contribuzione a partire dal 1˚gennaio 2011.
A 64 anni(e con 45 di contributi) conviene uscire subito
D: Ho 64 anni e45 anni di contribuzione.Sonoun medico, docente universitario. Che cosa rischio, in termini di pensione e di liquidazione, se resto a lavorare fino a 70anni?
R:Non è possibile quantificare eventuali rischi del tipodi quelli cui si riferisce il lettore. Si può, invece, dare il consiglio di andare subito in pensione, per il fatto che ogni futura riforma normalmente porta dei "danni" previdenziali. Infatti,quando decide di modificare la normativa pensionistica, spesso e volentieri il legislatore mira al risparmio di risorse finanziarie con conseguenze sfavorevoli per il beneficiario della pensione e/o della liquidazione.
Slittamento della decorrenza da luglio 2011 ad aprile 2012
D: Lavoro in un'amministrazione comunale. Il 23 marzo 2011 maturerò i 40 di lavoro,e quindi– fino ad ora – sarei andata in pensione a luglio 2011. Con le nuove regole, quando andrò in pensione?
R: Le nuove norme non modificano i requisiti fissati per conseguire il diritto a percepire il trattamento di pensione. Introducono, invece, esclusivamente la cosiddetta "finestra mobile" che, di fatto, determina uno slittamento della decorrenza della pensione di 12 mesi per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) dal momento in cui si maturano i requisiti. Il testo finale del decreto applica le nuove decorrenze anche ai lavoratori che, a partire dal 1˚ gennaio 2011, potranno vantare 40 anni di contributi versati per l'accesso al trattamento di anzianità. Il lettore, pertanto, vedrà slittare la decorrenza del trattamento stesso dal 1˚luglio 2011 al 1˚aprile 2012.
Criteri diversi per lavoratori dipendenti e autonomi
D: Sono nata il 15 novembre 1953 e maturerò 40 anni di servizio il 30 marzo 2013. Vorrei sapere quando andrò in pensione.
R: In base alle nuove norme, è previsto uno slittamento della decorrenza della pensione di 12 mesi o 18 mesi rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi che maturano il diritto successivamente al 31 dicembre2010 (compresi i soggetti che potranno vantare 40 anni di contributi a partire dal 1˚ gennaio 2011). La lettrice, pertanto, conseguirà il diritto a percepireiltrattamentodianzianitàcondecorrenza dal 1˚aprile 2014, se è lavoratrice dipendente,odal1˚ ottobre 2014, se è lavoratrice autonoma.
Buonuscita senza modifiche perchièinpensionedagennaio
D: Sono pensionato Inpdap dal 1˚ gennaio 2010. La mià età anagrafica è di 61 anni e ho 39 anni di contributi. La buonuscita dovrebbeessere corrisposta inun periodo compreso tra luglio e settembre di quest'anno. Che cosa cambia ora con l'entrata in vigore del decreto legge? Dovrò aspettare il 31 dicembre 2010? E la mia buonuscita sarà rateizzata?
R: Ledisposizioni del Dl sugli interventi in materia previdenziale non si applicano per i collocamenti a riposo prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, e comunque per i rapporti cessati prima del 30 novembre 2010. Le nuove norme, perciò, non avranno alcuna ripercussione sulla liquidazione del lettore.
Non è retroattiva la soglia di invalidità più alta
D: Mia moglie è titolare di invalidità in quanto cieca ventesimista riconosciuta al 75 per cento. L'applicazione dellenuove norme in materia di assegno di invalidità è retroattiva?
R:Le nuove norme che innalzano la soglia di invalidità dal 74% all'85% trovano applicazione a partire dalle domande di assegno di invalidità presentate dal 1˚ giugno 2010. Non c'è retroattività e, quindi, le novità introdotte dal decreto legge non riguardano situazioni come quella della moglie del lettore.
Ritardo di un anno dalla finestra "a scorrimento"
D: Sono un pubblico dipendente. Nel dicembre 2011 compirò 40 anni di servizio. Ad oggi la prima finestra di uscita utile per me sarebbe il 1° aprile 2011; con le modifiche appena introdotte, quando potrò andare in pensione ? E che accadrà alla mia liquidazione?
R: Se il lettore decidesse di lasciare il servizio al compimento dei 40 anni di servizio, la sua finestra di uscita sarebbe prevista per gennaio 2013. Se decidesse di lasciare prima il servizio, comunque, subirebbe il ritardo di un anno dalla data prefissata, per l'applicazione della finestra "a scorrimento". La liquidazione verrà calcolata con il sistema Tfr, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e il pagamento avverrà in un unica soluzione se l'importo è pari o inferiore a 90.000 euro.
Uscite di anzianità confermate per il personale scolastico
D: Ho la qualifica di dirigente scolastico e sono nata nel settembre 1951. Ad agosto del 2010 maturerò 35 anni e 4 mesi di anzianità. A partire da quando potrò andare in pensione?
R: Con la sua anzianità anagrafica e di servizio, la lettrice avrà diritto di andare in pensione di anzianità a decorrere dal 1° settembre 2011, con 60 anni di età e 36 di servizio, in quanto la finestra "a scorrimento", con ritardo di un anno nell'uscita, non si applica al personale della scuola.
Prosecuzione volontaria con autorizzazione Inpdap
D: Sono una dipendente Asl, nata il 22 aprile 1952, e il 20 gennaio 2011 raggiungo 39 anni di servizio. Vorrei dimettermi dal lavoro e versare personalmente l'ultimo anno di contribuzione. Posso farlo? Quando andrei in pensione? Sempre il 1° luglio 2012 ?
R: Per la prosecuzione volontaria si dovrà chiedere l'autorizzazione all'Inpdap, che stabilirà anche la data di decorrenza della pensione.
Quota Tfr con poca incidenza per chi ha 36 anni di anzianità
D: Ho 36 anni di anzianità, di cui 32 nell'Università; di quanto sarà ridotto, all'incirca, il mio trattamento fine servizio andando in pensione nel 2014, con 40 anni di anzianità contributiva?
R: Attualmente non è possibile effettuare un calcolo. Comunque è evidente che, avendo il lettore già 36 anni di servizio, la quota Tfr sarà limitata ai pochi anni che rimangono.
Per invalidità già riconosciute la soglia non si alza
D: Da marzo 2010 mi è stata riconosciuta l'invalidità al 75% e quindi percepisco una pensione: mi verrà tolta? Si tratta del mio unico reddito attuale.
R: Nessun problema per la permanenza dell'assegno di invalidità civile. L'elevazione dal 74% all'85% vale solo per le domande di assegno di invalidità presentate dal 1° giugno 2010.
Vecchi criteri per i titolari di assegno straordinario
D: Se la finestra per i 40 anni di pensione di anzianità si apre nel 2013 e nel frattempo si percepisce un assegno straordinario di sostegno al credito da Inps, si deve pensare che la finestra slitterà in avanti, e in questo caso si continuerà a percepire l'assegno, o tutto rimane com'è ora?
R: Per i titolari di assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà si applicano le vecchie finestre.
Al riparo chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010
D: Sono in mobilità e maturo i requisiti di 59 anni di età e 38 contributi al 31 dicembre 2010 con finestra 1° luglio 2011. Non è chiaro se i lavoratori già usciti rientrano tra quelli "colpiti" dal nuovo provvedimento.
R: Il fatto di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2010 mette al riparo dalle nuove regole restrittive. La decorrenza della pensione sarà pertanto dal 1° luglio 2011.
Tfr senza rateazioni per tutti i dipendenti privati
D: Sono un dipendente bancario con età di 62 anni, compiuti il 24 dicembre 2009. Raggiungero i 35 anni di servizio il 30 settembre 2010. Quando si aprirà la mia finestra di uscita per effetto del decreto? Il Tfr mi verrà liquidato in un unica soluzione o in forma differita?
R: La vecchia finestra sarà quella del 1° luglio 2011. Il Tfr, non essendo l'interessato un pubblico dipendente, verrà liquidato secondo le norme "consuete" senza alcuna rateazione.
Per il medico di 64 anni un bivio tra anzianità e vecchiaia
D: Sono un medico dipendente ospedaliero,attualmente con 44 anni di versamenti. Ad aprile 2011 compio 65 anni. Se aspetterò la data del compimento del 65° anno di età, quando potrò andare in pensione? Se vado con l'ultima finestra del 2010, quali vantaggi ho?
R: Se l'interessato va in pensione di anzianità con il minimo dei 40 anni di contribuzione la vecchia finestra è quella del 1° luglio 2010. In caso di pensione di vecchiaia, la nuova finestra sarà quella del 1° maggio 2012.
Slittamento per chi matura i 40 anni di contributi nel 2011
D: Sono state modificate le finestre di uscita anche per chi ha maturato 40 anni di contributi indipendentemente dall'età?
R: Il testo del decreto legge che determina lo slittamento delle finestre di 12 mesi si applica anche a chi matura dal 2011 i 40 anni di contributi.
Per i sordomuti i requisiti restano invariati
D: Sulla base del nuovo decreto legge cambia qualcosa a proposito delle percentuali di invalidità per i sordomuti?
R: Per i sordomuti restano i requisiti precedenti. L'elevazione della percentuale all'85% vale solo per gli invalidi civili.
Vecchia finestra per la donna che compie 60 anni a luglio
D: Se compio i 60 anni il 20 luglio 2010, come dipendente privato e donna, quando vado in pensione secondo la nuova normativa?
R: Si applica la vecchia finestra, che è quella del 1° gennaio 2011.
Regole del Tfr anche per il personale in esonero
D: Per un pubblico dipendente che ha già chiesto l'esonero prima dell'entrata in vigore delle nuove norme pensionistiche (in base all'articolo 72 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008) cambia qualcosa o tutto rimane invariato?
R: Nulla è previsto dalle nuove norme per il personale collocato in posizione di esonero, per cui si può ritenere che anche per tale personale il calcolo della liquidazione verrà effettuato applicando dal 1° gennaio 2011 le regole del Tfr. Comunque, stante la particolare situazione giuridica del personale in esame, conviene aspettare le norme di applicazione per un giudizio definitivo.
Uscita condizionata anche dal fattore età
D: Ho 57 anni, sono dipendente di un ente locale e maturerò i 40 anni di contributi a giorni, esattamente il il 13 giugno 2010. Posso andare in pensione con la finestra di ottobre?
R: La risposta è positiva, a patto che l'interessato possa far valere i 57 anni di età entro il 30 settembre 2010.
Sul fronte della scuola vale sempre il 1° settembre
D: Le novità in materia previdenziale introdotte dal decreto legge sulla manovra in che misura interessano il personale femminile della scuola?
R: Non si registra alcuna novità sul fronte della pensione di anzianità e di vecchiaia. Viene confermata, infatti, l'unica finestra del 1° settembre di ciascun anno. Si ricorda che nel settore scolastico il requisito deve essere maturato entro la fine dello stesso anno.
Liquidazione dello statale entro 270 giorni dal "ritiro"
D: Sono un dipendente statale con 61 anni di età e 39 anni di servizio. Vorrei andare in pensione. Quando mi verrà liquidato il Tfr?
R: Se la liquidazione del lettore non supera l'importo, al lordo delle ritenute fiscali, di 90.000 euro, la somma verrà liquidata dall'Inpdap in unica soluzione entro 270 giorni dalla data di cessazione dal servizio.
Conviene lavorare fino al mese prima dell'"apertura"
D: Una volta raggiunti i 40 anni di lavoro, quanto bisogna attendere per l'apertura della finestra? Durante quell'intervallo di tempo che cosa succede, si deve continuare a lavorare?
R: Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga, quindi anche queste pensioni di anzianità rientrano nelle nuove finestre cosiddette mobili. Fino al mese precedente l'apertura della finestra è conveniente continuare a lavorare.
Pensione confermata a chi deve andare il 1° luglio 2010
D: Quando parte lo slittamento delle finestre? Io dovrei andare in pensione dal 1° luglio del 2010, peraltro senza utilizzare una finestra perché rientrante nella precedente normativa: sono a rischio?
R: Le nuove finestre scattano per chi matura i requisiti della pensione dal gennaio 2011 in poi. Il lettore, dunque, non è interessato dalle novità introdotte e a lui si applica la precedente normativa.
I criteri di calcolo del trattamento fine servizio
D: Sono un docente universitario che alla data del 1° giugno 2010 ha maturato 37 anni di servizio. Vorrei sapere quando è possibile andare in pensione, come vengono calcolati la pensione e il trattamento di fine servizio e, inoltre, se il calcolo della pensione viene fatto sulla base dell'ultima mensilità di stipendio.
R: Non viene riportata la data di nascita, per cui non è possibile stabilire la decorrenza della pensione. Peraltro, poiché il lettore ha gia 37 anni di servizio, dovrebbe aspettare al massimo altri tre anni per arrivare alla massima anzianità pensionabile di 40 anni. Il calcolo della liquidazione avverrà in due quote: la prima è calcolata con il sistema del Tfs, per gli anni di servizio utile fino al 31 dicembre 2010; la seconda, per gli anni di servizio effettivo dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione, è calcolata con il sistema Tfr, che prevede l'accantonamento del 6,91% annuale. Il calcolo della pensione avviene su due quote di pensione: la quota A viene calcolata sulla base dell'ultimo importo stipendiale pensionabile, maggiorato del 18% (a esclusione della voce Iis, che non viene maggiorata del 18%) per l'aliquota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1992; la quota B si calcola sulla base della media degli stipendi degli ultimi 10 anni di servizio (voci pensionabili e accessorie) per l'aliquota di pensione maturata dal 1° gennaio 1992, fino alla data di cessazione. Il totale delle aliquote pensionabili non può eccedere l'80 per cento.
Pensioni di anzianità nelle nuove finestre mobili
Maturerò 40 anni di contribuzione Inps (privati) al 1° febbraio 2014. Non ho capito da quando decorre il trattamento pensionistico e se sono soggetto alle finestre mobili.
Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga. È da ritenere, quindi, che anche queste pensioni di anzianità rientrino nelle nuove finestre cosiddette mobili. Per il lettore la pensione partirà quindi dal 1° marzo 2015.
Un diritto che maturerà arrivati a quota 97
Al 31 dicembre 2009 ho maturato 1605 settimane di contribuzione come lavoratore dipendente. Sono nato l'8 gennaio 1955 e attualmente sto lavorando come dipendente. Quando maturerò il diritto alla pensione?
Nel caso esposto il traguardo della pensione di anzianità potrà essere tagliato quando l'interessato raggiungerà la quota 97 con l'età di 61 anni e 36 anni di contributi.
Anzianità senza modifiche per chi è al traguardo nel 2010
Le novità introdotte riguardano solo chi matura i requisiti dal 2011 oppure anche chi li matura nel 2010?
Le innovazioni sulle finestre per la pensione di anzianità riguardano solo coloro che matureranno i relativi requisiti a partire dal gennaio 2011 in poi.
Anche con 40 anni di contributi prima uscita utile dopo 12 mesi
Sono una dipendente da un datore di lavoro privato e avrò 40 anni di contributi al febbraio 2012. Quando potrò andare in pensione?
Se il decreto non subirà modifiche in Parlamento, anche per i dipendenti con 40 anni di contributi la prima finestra utile si apre 12 mesi dopo il mese in cui sono stati maturati i requisiti. Nel caso della lettrice, quindi, dal 1° marzo del 2013.
Pensioni di vecchiaia: dal 2011 cambia la decorrenza
Quali cambiamenti sono stati introdotti per le pensioni di vecchiaia?
Il decreto legge sulla manovra non modifica il requisito di età per la pensione di vecchiaia, che resta fermo a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. A queste ultime, nel settore pubblico viene chiesto un anno in più (61 anni nel biennio 2010-2011). Per uomini e donne che raggiungono tali limiti di età dal 2011 in poi cambia la decorrenza della pensione. I lavoratori dipendenti vanno in pensione dopo 12 mesi dal conseguimento del diritto, mentre gli autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori e iscritti alla gestione separata) devono attendere 18mesi.
Situazione immutata per chi compie 60 anni ad agosto 2010
Compio 60 anni il 1° agosto 2010: con l'attuale decreto che cosa cambia?
Il nuovo decreto non modifica gli attuali requisiti per le donne che compiono i 60 anni entro il 2010. In questo caso le finestre non cambiano, e l'interessata potrà mettersi in pensione dal 1° gennaio 2011.
Niente cambi se c'è preavviso in corso al 30 giugno 2010
Sono dipendente di una pubblica amministrazione. Lo scorso 11 maggio ho presentato la domanda di pensione per volontarie dimissioni dal servizio, domanda che è stata già accolta dalla mia amministrazione prima dell'entrata in vigore del decreto. Dovrei cessare il 1° febbraio del 2011: ho fatto tale domanda, pur avendo a gennaio prossimo i 40 anni di servizio, per non dover aspettare l'apertura della finestra. Cambia qualcosa per me?
No. La nuova norma non si applica al caso in questione, avendo il lettore entro la data del 30 giugno 2010 in corso il periodo di preavviso, con maturazione dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Previsto l'avvicendamento da sistema Tfs a sistema Tfr
Ho 40 anni, ho iniziato a lavorare il 4 settembre 2000 al ministero delle Finanze a tempo indeterminato, poi nel 2002 ho vinto un concorso in un ente locale sempre a tempo indeterminato: come sarà la mia liquidazione? Dal 2000 al 2010 col metodo del Tfs e dal 2011 in avanti con l'accantonamento del 6,91% annuale? Quindi sarò penalizzato?
La nuova norma prevede che la liquidazione verrà calcolata fino al 31 dicembre 2010 con il metodo Tfs e dal 1° gennaio 2011 con il sistema del Tfr, con accantonamento del 6,91% annuale. Sicuramente, il sistema Tfr è meno vantaggioso del sistema Tfs.
Bastano 40 anni di contributi anche senza età pensionabile
Il requisito massimo dei 40 anni di contributi permette al lavoratore di essere collocato in pensione anche se lo stesso non ha raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti normative (61 per le donne e 65 per gli uomini)?
Sì. Con 40 anni di contributi si può lasciare il lavoro anche se non si è raggiunta l'età pensionabile. Peraltro, le nuove disposizioni in materia di pensione stabiliscono, anche per le pensioni con 40 anni di contributi, l'applicazione della "finestra mobile" che ritarda l'uscita di dodici mesi rispetto alla data di maturazione del requisito.
Liquidazione in unica soluzione per importi sotto i 90mila euro
In qualità di dipendente dell'agenzia delle Entrate, un soggetto – per aver maturato, alla data del 10 settembre 2007, i requisiti utili al trattamento di pensione di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contribuzione) – ha chiesto di recente la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione a decorrere dal 26 novembre 2010. Si desidera sapere se la liquidazione del trattamento di fine servizio di spettanza sarà erogata in un'unica soluzione o soggetta a rateazione per effetto del nuovo decreto.
Se l'importo della liquidazione non supera i 90.000 euro, al lordo delle ritenute fiscali, l'importo verrà erogato in un'unica soluzione.
Due possibilità per il lavoratore autonomo
Sono un lavoratore autonomo di 60 anni e quest'anno raggiungo i 40 anni di contributi versati: quando potrò percepire la pensione?
Occorrerebbe sapere se il requisito dei 40 anni sarà maturato nel primo semestre 2010 (in questo caso vale la finestra del 1° luglio 2011) oppure nel secondo semestre 2010 (finestra del 1° gennaio 2012).
Scadenza invariata per un lettore del 1951
Sono nato a novembre del 1951, ho lavorato fino ad aprile 2009, maturando a quella data 38 anni e 7 mesi di anzianità. Da maggio 2009 non lavoro. Pensavo di andare in pensione con il 1° luglio 2011, ma mi sembra di aver capito che dovrò aspettare altri sei mesi. È così?
No, il lettore potrà continuare ad andare in pensione con la finestra del 1° luglio 2011.
Vecchie finestre per i titolari di prestazione straordinaria
Dal 1° aprile 2009, e fino al 1° marzo 2013, godrò di un assegno a sostegno del credito; la mia finestra per i 40 anni si apre il 1° aprile 2013, infatti "faccio" i 40 anni il 1° ottobre 2012: cambia qualcosa con la nuova manovra?
Si applicano le vecchie finestre per i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esubero per banche, assicurazioni e così via).
Anzianità con quota 95 per l'impiegata sessantenne
Sono un'impiegata di un'azienda privata che compie 60 anni, con 36 anni e mezzo di anzianità contributiva il 22 novembre del 2010. Qual è, con la nuova normativa, la mia finestra di uscita?
L'interessata andrà in pensione di anzianità con la quota 95 (raggiunta nel 2010) con la vecchia finestra del 1° luglio 2011.
Ancora praticabile l'"uscita" del 1° luglio 2011
Sono dipendente di un'azienda privata del settore chimico. Il mio livello è quello di quadro. Mi trovo in cassa integrazione da ben cinque anni (attualmente con la Cig in deroga percepisco 650 euro al mese). A dicembre 2010 compirò finalmente 59 anni, con 38 anni e mezzo di contributi.Cambierà qualcosa per me? Quando si aprirà la mia finestra?
Per la persona interessata non cambierà nulla, in quanto al suo caso si applicheranno le vecchie finestre. In particolare, la finestra del lettore è quella del 1° luglio 2011.
I limiti di applicazione per la liquidazione rateizzata
Sono un dipendente pubblico. Il 14 gennaio 2011 raggiungerò 40 anni di contributi: le nuove norme avranno degli effetti sulla mia liquidazione?
Le nuove norme sul pagamento dilazionato della liquidazione entreranno in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, salvo per coloro che cesseranno entro il 30 novembre 2010, per limiti di età o per pensione di anzianità, con accoglimento della domanda di cessazione dal servizio entro la predetta pubblicazione. Va tenuto presente, comunque, che il pagamento a rate è previsto solo se la liquidazione è superiore a 90.000 euro.
Prolungamento di 12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti
Sono nato il 12 ottobre 1955 e ho iniziato a lavorare come dipendente il 1° gennaio 1973. Da allora ho proseguito regolarmente a lavorare con una sola eccezione: sei mesi di disoccupazione e sei mesi "vuoti" nel 1999. Se nei prossimi anni continuerò a lavorare senza problemi, i termini temporali della mia pensione sono a rischio a causa delle novità appena introdotte, oppure potrò uscire, come preventivato, nel gennaio 2014?
L'interessato cade nella rete delle nuove finestre introdotte dalla manovra, in quanto maturerà i requisiti per la pensione di anzianità dopo il 2010. La finestra, quindi, si aprirà dopo 12 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti.
Con 40 anni di contributi restano le 4 vecchie finestre
Da lavoratore dipendente, il 13 marzo 2010 ho maturato 2.080 contributi o, meglio, i 40 anni di contribuzione. Con la nuova manovra finanziaria quando andrò in pensione?
L'interessato andrà in pensione di anzianità con il sistema delle vecchie quattro finestre. Non viene, però, specificata l'età e quindi non possiamo fissare la finestra specifica.
Tre rate oltre i 150mila euro di trattamento fine servizio
Per gli statali, la rateizzazione della liquidazione dopo 40 anni di servizio in quali termini avviene?
Con i dati contenuti nel nuovo testo del decreto-legge sulla manovra economica 2011-2012, la liquidazione viene erogata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 90.000 euro al lordo delle ritenute fiscali; se superiore a 90.000, ma inferiore a 150.000 euro, scatta la prima rateizzazione (90.000 euro la prima rata e la seconda rata, dopo un anno, per l'ammontare residuo); se superiore a 150.000 euro, sono previste tre tranche (90.000 euro la prima, 60.000 euro la seconda dopo un anno, e la terza, pari all'ammontare residuo, dopo un altro anno).
RISPOSTEA CURA DI
Aldo Ciccarella, SergioD'Onofrio
Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà
Paola Sanna, Tommaso Siracusano
Claudio Testuzza
L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione studi consulenti
del lavoro (con l'apporto di Vincenzo Barbaro, Ferdinando Butto,
Bruno Di Franco, Giorgio Forcolin, Patrizia Gobat, Milena Iacobazzi,
Pietro Manzari, Fabio Martini)
dal Sito Internet de
il SOLE 24 ORE
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.ilsole24ore.com/2010-06-02
Che cosa cambia per le pensioni. Tutte le risposte degli esperti del Sole
Cronologia articolo03 giugno 2010
Questo articolo è stato pubblicato il 03 giugno 2010 alle ore 08:03.
Le pensioni tengono banco. E si confermano uno dei temi più "gettonati" della manovra. Sono ben 2.100 i quesiti inviati allo speciale "Come cambiano le pensioni" sul sito internet del Sole 24 Ore, dei quali pubblichiamo le risposte dei nostri esperti.
Leggi tutte le risposte degli esperti
Salvo il diritto di chi andrà "a riposo" nell'ottobre 2010
D:Sono nato nel 1952 e, come lavoratore dipendente, ho maturato la pensione. Al 30 settembre diventano operative le mie dimissioni con 60 giorni di preavviso. Di conseguenza, da ottobre dovrei essere in pensione. Cambia qualcosa con il nuovo decreto del governo?
R:Nella situazione esposta non cambia nulla. Scatta, quindi, l'applicazione dellanormativaprevigenteal decreto legge 78/2010.
Introdotta la doppia formula per la buonuscita dello statale
D:Sono un dipendente statale in servizio dal 1˚ luglio 1981. Come sarà calcolata la mia buonuscita?
R:Per effetto delle nuove norme – che, a decorrere dal 1˚gennaio 2011, estendono ai dipendenti pubblici l'articolo 2120 del Codice civile in materia di Tfr (trattamento di fine rapporto) con applicazionedell'aliquota del 6,91% della retribuzione annua – la buonuscita del lettore sarà composta dal Tfs (trattamento fine servizio) maturato sino al 31 dicembre 2010 (e opportunamente rivalutato sino alla data di effettivo pagamento) e dal Tfr che verrà accantonato dal 1˚gennaio 2011 sino al termine del servizio. La buonuscita così determinata sarà corrisposta in unica soluzione se di importo complessivo fino a 90mila euro, e in due rate, se compresa tra i 90mila e i 150mila euro, mentre per gli importi superiori a 150mila euro la corresponsione avverrà in tre rate (la prima pari a 90mila euro, la seconda pari a 60mila euro, la terza pari al residuo).
Traguardo spostato in avanti diun anno
D: Sono nata nel maggio 1951 e mi sono licenziata nel 1993, con 17 anni di contribuzione e con la speranza di percepire la pensione ai 55 anni di età. La soglia è passata poi a 60 anni. Poiché maturerò il requisito dei 60 anni nel 2011, alla luce delle ultime novità la pensione decorrerà dopo 12 mesi e quindi da giugno 2012?
R: La risposta è affermativa. Si conferma la nuova finestra del 2012, possedendo la lettrice almeno 15 anni di contribuzione primadel 1993.
Il sistema cambia anche per chi matura 40 anni dal 2011
D:Con il nuovo decreto legge in fase di emanazione, il sistema delle finestre cambia anche per le pensioni di anzianità (40 anni di contributi)?
R: Le finestre cambiano anche per chi maturerà i 40 anni di contribuzione a partire dal 1˚gennaio 2011.
A 64 anni(e con 45 di contributi) conviene uscire subito
D: Ho 64 anni e45 anni di contribuzione.Sonoun medico, docente universitario. Che cosa rischio, in termini di pensione e di liquidazione, se resto a lavorare fino a 70anni?
R:Non è possibile quantificare eventuali rischi del tipodi quelli cui si riferisce il lettore. Si può, invece, dare il consiglio di andare subito in pensione, per il fatto che ogni futura riforma normalmente porta dei "danni" previdenziali. Infatti,quando decide di modificare la normativa pensionistica, spesso e volentieri il legislatore mira al risparmio di risorse finanziarie con conseguenze sfavorevoli per il beneficiario della pensione e/o della liquidazione.
Slittamento della decorrenza da luglio 2011 ad aprile 2012
D: Lavoro in un'amministrazione comunale. Il 23 marzo 2011 maturerò i 40 di lavoro,e quindi– fino ad ora – sarei andata in pensione a luglio 2011. Con le nuove regole, quando andrò in pensione?
R: Le nuove norme non modificano i requisiti fissati per conseguire il diritto a percepire il trattamento di pensione. Introducono, invece, esclusivamente la cosiddetta "finestra mobile" che, di fatto, determina uno slittamento della decorrenza della pensione di 12 mesi per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) dal momento in cui si maturano i requisiti. Il testo finale del decreto applica le nuove decorrenze anche ai lavoratori che, a partire dal 1˚ gennaio 2011, potranno vantare 40 anni di contributi versati per l'accesso al trattamento di anzianità. Il lettore, pertanto, vedrà slittare la decorrenza del trattamento stesso dal 1˚luglio 2011 al 1˚aprile 2012.
Criteri diversi per lavoratori dipendenti e autonomi
D: Sono nata il 15 novembre 1953 e maturerò 40 anni di servizio il 30 marzo 2013. Vorrei sapere quando andrò in pensione.
R: In base alle nuove norme, è previsto uno slittamento della decorrenza della pensione di 12 mesi o 18 mesi rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi che maturano il diritto successivamente al 31 dicembre2010 (compresi i soggetti che potranno vantare 40 anni di contributi a partire dal 1˚ gennaio 2011). La lettrice, pertanto, conseguirà il diritto a percepireiltrattamentodianzianitàcondecorrenza dal 1˚aprile 2014, se è lavoratrice dipendente,odal1˚ ottobre 2014, se è lavoratrice autonoma.
Buonuscita senza modifiche perchièinpensionedagennaio
D: Sono pensionato Inpdap dal 1˚ gennaio 2010. La mià età anagrafica è di 61 anni e ho 39 anni di contributi. La buonuscita dovrebbeessere corrisposta inun periodo compreso tra luglio e settembre di quest'anno. Che cosa cambia ora con l'entrata in vigore del decreto legge? Dovrò aspettare il 31 dicembre 2010? E la mia buonuscita sarà rateizzata?
R: Ledisposizioni del Dl sugli interventi in materia previdenziale non si applicano per i collocamenti a riposo prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, e comunque per i rapporti cessati prima del 30 novembre 2010. Le nuove norme, perciò, non avranno alcuna ripercussione sulla liquidazione del lettore.
Non è retroattiva la soglia di invalidità più alta
D: Mia moglie è titolare di invalidità in quanto cieca ventesimista riconosciuta al 75 per cento. L'applicazione dellenuove norme in materia di assegno di invalidità è retroattiva?
R:Le nuove norme che innalzano la soglia di invalidità dal 74% all'85% trovano applicazione a partire dalle domande di assegno di invalidità presentate dal 1˚ giugno 2010. Non c'è retroattività e, quindi, le novità introdotte dal decreto legge non riguardano situazioni come quella della moglie del lettore.
Ritardo di un anno dalla finestra "a scorrimento"
D: Sono un pubblico dipendente. Nel dicembre 2011 compirò 40 anni di servizio. Ad oggi la prima finestra di uscita utile per me sarebbe il 1° aprile 2011; con le modifiche appena introdotte, quando potrò andare in pensione ? E che accadrà alla mia liquidazione?
R: Se il lettore decidesse di lasciare il servizio al compimento dei 40 anni di servizio, la sua finestra di uscita sarebbe prevista per gennaio 2013. Se decidesse di lasciare prima il servizio, comunque, subirebbe il ritardo di un anno dalla data prefissata, per l'applicazione della finestra "a scorrimento". La liquidazione verrà calcolata con il sistema Tfr, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e il pagamento avverrà in un unica soluzione se l'importo è pari o inferiore a 90.000 euro.
Uscite di anzianità confermate per il personale scolastico
D: Ho la qualifica di dirigente scolastico e sono nata nel settembre 1951. Ad agosto del 2010 maturerò 35 anni e 4 mesi di anzianità. A partire da quando potrò andare in pensione?
R: Con la sua anzianità anagrafica e di servizio, la lettrice avrà diritto di andare in pensione di anzianità a decorrere dal 1° settembre 2011, con 60 anni di età e 36 di servizio, in quanto la finestra "a scorrimento", con ritardo di un anno nell'uscita, non si applica al personale della scuola.
Prosecuzione volontaria con autorizzazione Inpdap
D: Sono una dipendente Asl, nata il 22 aprile 1952, e il 20 gennaio 2011 raggiungo 39 anni di servizio. Vorrei dimettermi dal lavoro e versare personalmente l'ultimo anno di contribuzione. Posso farlo? Quando andrei in pensione? Sempre il 1° luglio 2012 ?
R: Per la prosecuzione volontaria si dovrà chiedere l'autorizzazione all'Inpdap, che stabilirà anche la data di decorrenza della pensione.
Quota Tfr con poca incidenza per chi ha 36 anni di anzianità
D: Ho 36 anni di anzianità, di cui 32 nell'Università; di quanto sarà ridotto, all'incirca, il mio trattamento fine servizio andando in pensione nel 2014, con 40 anni di anzianità contributiva?
R: Attualmente non è possibile effettuare un calcolo. Comunque è evidente che, avendo il lettore già 36 anni di servizio, la quota Tfr sarà limitata ai pochi anni che rimangono.
Per invalidità già riconosciute la soglia non si alza
D: Da marzo 2010 mi è stata riconosciuta l'invalidità al 75% e quindi percepisco una pensione: mi verrà tolta? Si tratta del mio unico reddito attuale.
R: Nessun problema per la permanenza dell'assegno di invalidità civile. L'elevazione dal 74% all'85% vale solo per le domande di assegno di invalidità presentate dal 1° giugno 2010.
Vecchi criteri per i titolari di assegno straordinario
D: Se la finestra per i 40 anni di pensione di anzianità si apre nel 2013 e nel frattempo si percepisce un assegno straordinario di sostegno al credito da Inps, si deve pensare che la finestra slitterà in avanti, e in questo caso si continuerà a percepire l'assegno, o tutto rimane com'è ora?
R: Per i titolari di assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà si applicano le vecchie finestre.
Al riparo chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010
D: Sono in mobilità e maturo i requisiti di 59 anni di età e 38 contributi al 31 dicembre 2010 con finestra 1° luglio 2011. Non è chiaro se i lavoratori già usciti rientrano tra quelli "colpiti" dal nuovo provvedimento.
R: Il fatto di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2010 mette al riparo dalle nuove regole restrittive. La decorrenza della pensione sarà pertanto dal 1° luglio 2011.
Tfr senza rateazioni per tutti i dipendenti privati
D: Sono un dipendente bancario con età di 62 anni, compiuti il 24 dicembre 2009. Raggiungero i 35 anni di servizio il 30 settembre 2010. Quando si aprirà la mia finestra di uscita per effetto del decreto? Il Tfr mi verrà liquidato in un unica soluzione o in forma differita?
R: La vecchia finestra sarà quella del 1° luglio 2011. Il Tfr, non essendo l'interessato un pubblico dipendente, verrà liquidato secondo le norme "consuete" senza alcuna rateazione.
Per il medico di 64 anni un bivio tra anzianità e vecchiaia
D: Sono un medico dipendente ospedaliero,attualmente con 44 anni di versamenti. Ad aprile 2011 compio 65 anni. Se aspetterò la data del compimento del 65° anno di età, quando potrò andare in pensione? Se vado con l'ultima finestra del 2010, quali vantaggi ho?
R: Se l'interessato va in pensione di anzianità con il minimo dei 40 anni di contribuzione la vecchia finestra è quella del 1° luglio 2010. In caso di pensione di vecchiaia, la nuova finestra sarà quella del 1° maggio 2012.
Slittamento per chi matura i 40 anni di contributi nel 2011
D: Sono state modificate le finestre di uscita anche per chi ha maturato 40 anni di contributi indipendentemente dall'età?
R: Il testo del decreto legge che determina lo slittamento delle finestre di 12 mesi si applica anche a chi matura dal 2011 i 40 anni di contributi.
Per i sordomuti i requisiti restano invariati
D: Sulla base del nuovo decreto legge cambia qualcosa a proposito delle percentuali di invalidità per i sordomuti?
R: Per i sordomuti restano i requisiti precedenti. L'elevazione della percentuale all'85% vale solo per gli invalidi civili.
Vecchia finestra per la donna che compie 60 anni a luglio
D: Se compio i 60 anni il 20 luglio 2010, come dipendente privato e donna, quando vado in pensione secondo la nuova normativa?
R: Si applica la vecchia finestra, che è quella del 1° gennaio 2011.
Regole del Tfr anche per il personale in esonero
D: Per un pubblico dipendente che ha già chiesto l'esonero prima dell'entrata in vigore delle nuove norme pensionistiche (in base all'articolo 72 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008) cambia qualcosa o tutto rimane invariato?
R: Nulla è previsto dalle nuove norme per il personale collocato in posizione di esonero, per cui si può ritenere che anche per tale personale il calcolo della liquidazione verrà effettuato applicando dal 1° gennaio 2011 le regole del Tfr. Comunque, stante la particolare situazione giuridica del personale in esame, conviene aspettare le norme di applicazione per un giudizio definitivo.
Uscita condizionata anche dal fattore età
D: Ho 57 anni, sono dipendente di un ente locale e maturerò i 40 anni di contributi a giorni, esattamente il il 13 giugno 2010. Posso andare in pensione con la finestra di ottobre?
R: La risposta è positiva, a patto che l'interessato possa far valere i 57 anni di età entro il 30 settembre 2010.
Sul fronte della scuola vale sempre il 1° settembre
D: Le novità in materia previdenziale introdotte dal decreto legge sulla manovra in che misura interessano il personale femminile della scuola?
R: Non si registra alcuna novità sul fronte della pensione di anzianità e di vecchiaia. Viene confermata, infatti, l'unica finestra del 1° settembre di ciascun anno. Si ricorda che nel settore scolastico il requisito deve essere maturato entro la fine dello stesso anno.
Liquidazione dello statale entro 270 giorni dal "ritiro"
D: Sono un dipendente statale con 61 anni di età e 39 anni di servizio. Vorrei andare in pensione. Quando mi verrà liquidato il Tfr?
R: Se la liquidazione del lettore non supera l'importo, al lordo delle ritenute fiscali, di 90.000 euro, la somma verrà liquidata dall'Inpdap in unica soluzione entro 270 giorni dalla data di cessazione dal servizio.
Conviene lavorare fino al mese prima dell'"apertura"
D: Una volta raggiunti i 40 anni di lavoro, quanto bisogna attendere per l'apertura della finestra? Durante quell'intervallo di tempo che cosa succede, si deve continuare a lavorare?
R: Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga, quindi anche queste pensioni di anzianità rientrano nelle nuove finestre cosiddette mobili. Fino al mese precedente l'apertura della finestra è conveniente continuare a lavorare.
Pensione confermata a chi deve andare il 1° luglio 2010
D: Quando parte lo slittamento delle finestre? Io dovrei andare in pensione dal 1° luglio del 2010, peraltro senza utilizzare una finestra perché rientrante nella precedente normativa: sono a rischio?
R: Le nuove finestre scattano per chi matura i requisiti della pensione dal gennaio 2011 in poi. Il lettore, dunque, non è interessato dalle novità introdotte e a lui si applica la precedente normativa.
I criteri di calcolo del trattamento fine servizio
D: Sono un docente universitario che alla data del 1° giugno 2010 ha maturato 37 anni di servizio. Vorrei sapere quando è possibile andare in pensione, come vengono calcolati la pensione e il trattamento di fine servizio e, inoltre, se il calcolo della pensione viene fatto sulla base dell'ultima mensilità di stipendio.
R: Non viene riportata la data di nascita, per cui non è possibile stabilire la decorrenza della pensione. Peraltro, poiché il lettore ha gia 37 anni di servizio, dovrebbe aspettare al massimo altri tre anni per arrivare alla massima anzianità pensionabile di 40 anni. Il calcolo della liquidazione avverrà in due quote: la prima è calcolata con il sistema del Tfs, per gli anni di servizio utile fino al 31 dicembre 2010; la seconda, per gli anni di servizio effettivo dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione, è calcolata con il sistema Tfr, che prevede l'accantonamento del 6,91% annuale. Il calcolo della pensione avviene su due quote di pensione: la quota A viene calcolata sulla base dell'ultimo importo stipendiale pensionabile, maggiorato del 18% (a esclusione della voce Iis, che non viene maggiorata del 18%) per l'aliquota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1992; la quota B si calcola sulla base della media degli stipendi degli ultimi 10 anni di servizio (voci pensionabili e accessorie) per l'aliquota di pensione maturata dal 1° gennaio 1992, fino alla data di cessazione. Il totale delle aliquote pensionabili non può eccedere l'80 per cento.
Pensioni di anzianità nelle nuove finestre mobili
Maturerò 40 anni di contribuzione Inps (privati) al 1° febbraio 2014. Non ho capito da quando decorre il trattamento pensionistico e se sono soggetto alle finestre mobili.
Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga. È da ritenere, quindi, che anche queste pensioni di anzianità rientrino nelle nuove finestre cosiddette mobili. Per il lettore la pensione partirà quindi dal 1° marzo 2015.
Un diritto che maturerà arrivati a quota 97
Al 31 dicembre 2009 ho maturato 1605 settimane di contribuzione come lavoratore dipendente. Sono nato l'8 gennaio 1955 e attualmente sto lavorando come dipendente. Quando maturerò il diritto alla pensione?
Nel caso esposto il traguardo della pensione di anzianità potrà essere tagliato quando l'interessato raggiungerà la quota 97 con l'età di 61 anni e 36 anni di contributi.
Anzianità senza modifiche per chi è al traguardo nel 2010
Le novità introdotte riguardano solo chi matura i requisiti dal 2011 oppure anche chi li matura nel 2010?
Le innovazioni sulle finestre per la pensione di anzianità riguardano solo coloro che matureranno i relativi requisiti a partire dal gennaio 2011 in poi.
Anche con 40 anni di contributi prima uscita utile dopo 12 mesi
Sono una dipendente da un datore di lavoro privato e avrò 40 anni di contributi al febbraio 2012. Quando potrò andare in pensione?
Se il decreto non subirà modifiche in Parlamento, anche per i dipendenti con 40 anni di contributi la prima finestra utile si apre 12 mesi dopo il mese in cui sono stati maturati i requisiti. Nel caso della lettrice, quindi, dal 1° marzo del 2013.
Pensioni di vecchiaia: dal 2011 cambia la decorrenza
Quali cambiamenti sono stati introdotti per le pensioni di vecchiaia?
Il decreto legge sulla manovra non modifica il requisito di età per la pensione di vecchiaia, che resta fermo a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. A queste ultime, nel settore pubblico viene chiesto un anno in più (61 anni nel biennio 2010-2011). Per uomini e donne che raggiungono tali limiti di età dal 2011 in poi cambia la decorrenza della pensione. I lavoratori dipendenti vanno in pensione dopo 12 mesi dal conseguimento del diritto, mentre gli autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori e iscritti alla gestione separata) devono attendere 18mesi.
Situazione immutata per chi compie 60 anni ad agosto 2010
Compio 60 anni il 1° agosto 2010: con l'attuale decreto che cosa cambia?
Il nuovo decreto non modifica gli attuali requisiti per le donne che compiono i 60 anni entro il 2010. In questo caso le finestre non cambiano, e l'interessata potrà mettersi in pensione dal 1° gennaio 2011.
Niente cambi se c'è preavviso in corso al 30 giugno 2010
Sono dipendente di una pubblica amministrazione. Lo scorso 11 maggio ho presentato la domanda di pensione per volontarie dimissioni dal servizio, domanda che è stata già accolta dalla mia amministrazione prima dell'entrata in vigore del decreto. Dovrei cessare il 1° febbraio del 2011: ho fatto tale domanda, pur avendo a gennaio prossimo i 40 anni di servizio, per non dover aspettare l'apertura della finestra. Cambia qualcosa per me?
No. La nuova norma non si applica al caso in questione, avendo il lettore entro la data del 30 giugno 2010 in corso il periodo di preavviso, con maturazione dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Previsto l'avvicendamento da sistema Tfs a sistema Tfr
Ho 40 anni, ho iniziato a lavorare il 4 settembre 2000 al ministero delle Finanze a tempo indeterminato, poi nel 2002 ho vinto un concorso in un ente locale sempre a tempo indeterminato: come sarà la mia liquidazione? Dal 2000 al 2010 col metodo del Tfs e dal 2011 in avanti con l'accantonamento del 6,91% annuale? Quindi sarò penalizzato?
La nuova norma prevede che la liquidazione verrà calcolata fino al 31 dicembre 2010 con il metodo Tfs e dal 1° gennaio 2011 con il sistema del Tfr, con accantonamento del 6,91% annuale. Sicuramente, il sistema Tfr è meno vantaggioso del sistema Tfs.
Bastano 40 anni di contributi anche senza età pensionabile
Il requisito massimo dei 40 anni di contributi permette al lavoratore di essere collocato in pensione anche se lo stesso non ha raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti normative (61 per le donne e 65 per gli uomini)?
Sì. Con 40 anni di contributi si può lasciare il lavoro anche se non si è raggiunta l'età pensionabile. Peraltro, le nuove disposizioni in materia di pensione stabiliscono, anche per le pensioni con 40 anni di contributi, l'applicazione della "finestra mobile" che ritarda l'uscita di dodici mesi rispetto alla data di maturazione del requisito.
Liquidazione in unica soluzione per importi sotto i 90mila euro
In qualità di dipendente dell'agenzia delle Entrate, un soggetto – per aver maturato, alla data del 10 settembre 2007, i requisiti utili al trattamento di pensione di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contribuzione) – ha chiesto di recente la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione a decorrere dal 26 novembre 2010. Si desidera sapere se la liquidazione del trattamento di fine servizio di spettanza sarà erogata in un'unica soluzione o soggetta a rateazione per effetto del nuovo decreto.
Se l'importo della liquidazione non supera i 90.000 euro, al lordo delle ritenute fiscali, l'importo verrà erogato in un'unica soluzione.
Due possibilità per il lavoratore autonomo
Sono un lavoratore autonomo di 60 anni e quest'anno raggiungo i 40 anni di contributi versati: quando potrò percepire la pensione?
Occorrerebbe sapere se il requisito dei 40 anni sarà maturato nel primo semestre 2010 (in questo caso vale la finestra del 1° luglio 2011) oppure nel secondo semestre 2010 (finestra del 1° gennaio 2012).
Scadenza invariata per un lettore del 1951
Sono nato a novembre del 1951, ho lavorato fino ad aprile 2009, maturando a quella data 38 anni e 7 mesi di anzianità. Da maggio 2009 non lavoro. Pensavo di andare in pensione con il 1° luglio 2011, ma mi sembra di aver capito che dovrò aspettare altri sei mesi. È così?
No, il lettore potrà continuare ad andare in pensione con la finestra del 1° luglio 2011.
Vecchie finestre per i titolari di prestazione straordinaria
Dal 1° aprile 2009, e fino al 1° marzo 2013, godrò di un assegno a sostegno del credito; la mia finestra per i 40 anni si apre il 1° aprile 2013, infatti "faccio" i 40 anni il 1° ottobre 2012: cambia qualcosa con la nuova manovra?
Si applicano le vecchie finestre per i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esubero per banche, assicurazioni e così via).
Anzianità con quota 95 per l'impiegata sessantenne
Sono un'impiegata di un'azienda privata che compie 60 anni, con 36 anni e mezzo di anzianità contributiva il 22 novembre del 2010. Qual è, con la nuova normativa, la mia finestra di uscita?
L'interessata andrà in pensione di anzianità con la quota 95 (raggiunta nel 2010) con la vecchia finestra del 1° luglio 2011.
Ancora praticabile l'"uscita" del 1° luglio 2011
Sono dipendente di un'azienda privata del settore chimico. Il mio livello è quello di quadro. Mi trovo in cassa integrazione da ben cinque anni (attualmente con la Cig in deroga percepisco 650 euro al mese). A dicembre 2010 compirò finalmente 59 anni, con 38 anni e mezzo di contributi.Cambierà qualcosa per me? Quando si aprirà la mia finestra?
Per la persona interessata non cambierà nulla, in quanto al suo caso si applicheranno le vecchie finestre. In particolare, la finestra del lettore è quella del 1° luglio 2011.
I limiti di applicazione per la liquidazione rateizzata
Sono un dipendente pubblico. Il 14 gennaio 2011 raggiungerò 40 anni di contributi: le nuove norme avranno degli effetti sulla mia liquidazione?
Le nuove norme sul pagamento dilazionato della liquidazione entreranno in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, salvo per coloro che cesseranno entro il 30 novembre 2010, per limiti di età o per pensione di anzianità, con accoglimento della domanda di cessazione dal servizio entro la predetta pubblicazione. Va tenuto presente, comunque, che il pagamento a rate è previsto solo se la liquidazione è superiore a 90.000 euro.
Prolungamento di 12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti
Sono nato il 12 ottobre 1955 e ho iniziato a lavorare come dipendente il 1° gennaio 1973. Da allora ho proseguito regolarmente a lavorare con una sola eccezione: sei mesi di disoccupazione e sei mesi "vuoti" nel 1999. Se nei prossimi anni continuerò a lavorare senza problemi, i termini temporali della mia pensione sono a rischio a causa delle novità appena introdotte, oppure potrò uscire, come preventivato, nel gennaio 2014?
L'interessato cade nella rete delle nuove finestre introdotte dalla manovra, in quanto maturerà i requisiti per la pensione di anzianità dopo il 2010. La finestra, quindi, si aprirà dopo 12 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti.
Con 40 anni di contributi restano le 4 vecchie finestre
Da lavoratore dipendente, il 13 marzo 2010 ho maturato 2.080 contributi o, meglio, i 40 anni di contribuzione. Con la nuova manovra finanziaria quando andrò in pensione?
L'interessato andrà in pensione di anzianità con il sistema delle vecchie quattro finestre. Non viene, però, specificata l'età e quindi non possiamo fissare la finestra specifica.
Tre rate oltre i 150mila euro di trattamento fine servizio
Per gli statali, la rateizzazione della liquidazione dopo 40 anni di servizio in quali termini avviene?
Con i dati contenuti nel nuovo testo del decreto-legge sulla manovra economica 2011-2012, la liquidazione viene erogata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 90.000 euro al lordo delle ritenute fiscali; se superiore a 90.000, ma inferiore a 150.000 euro, scatta la prima rateizzazione (90.000 euro la prima rata e la seconda rata, dopo un anno, per l'ammontare residuo); se superiore a 150.000 euro, sono previste tre tranche (90.000 euro la prima, 60.000 euro la seconda dopo un anno, e la terza, pari all'ammontare residuo, dopo un altro anno).
RISPOSTEA CURA DI
Aldo Ciccarella, SergioD'Onofrio
Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà
Paola Sanna, Tommaso Siracusano
Claudio Testuzza
L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione studi consulenti
del lavoro (con l'apporto di Vincenzo Barbaro, Ferdinando Butto,
Bruno Di Franco, Giorgio Forcolin, Patrizia Gobat, Milena Iacobazzi,
Pietro Manzari, Fabio Martini)
dal Sito Internet de
il SOLE 24 ORE
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.ilsole24ore.com/2010-06-02
Penalizzate le pensioni di vecchiaia
Cronologia articolo 2 giugno 2010
Questo articolo è stato pubblicato il 02 giugno 2010 alle ore 09:49.
Le finestre mobili introdotte dall'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010 sui trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità colpiscono maggiormente i titolari di pensione di vecchiaia rispetto alla precedente normativa. I lavoratori autonomi, come al solito, devono fare i conti con un allungamento più consistente, può arrivare fino a 12 mesi di attesa in più. Per i dipendente, invece, la maggior attesa si colloca a 9 mesi in più rispetto al "vecchio" sistema delle finestre.
È importante ribadire che coloro i quali maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 dicembre 2010 usufruiranno delle vecchie finestre. Altro aspetto consiste nel fatto che nulla cambia sul piano dei requisiti per l'ottenimento delle predette pensioni.È opportuno, quindi, ricordare i requisiti previsti per il 2011 per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità.
I requisiti per la di vecchiaia sono:
- 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (61 anni di età per le donne del settore pubblico);
- minimo contributivo di 20 anni;
- cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche all'estero.
Per l'anzianità, bisogna invece considerare che dal 2011, la quota - cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva - aumentarà di un anno. Per cui i requisiti saranno:
- quota di 96, con età di almeno 60 anni per i lavoratori dipendenti; e quota di 97, con età di 61 anni per i lavoratori autonomi;
- minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica (si ritiene che anche in questo caso si applichino le nuove finestre);
- cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche all'estero.
Le vecchie finestre continuano invece ad appplicarsi:
- maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2010;
- personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);
- lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- nel limite di 10mila unità: lavoratori in mobilità breve con accordi entro il 30 aprile 2010 e con requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; lavoratori in mobilità lunga con accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che alla data di entrata in vigore del Dl 78/2010 risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi banche, assicurazioni e così via)
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Ritardo di un anno dalla finestra "a scorrimento"
D: Sono un pubblico dipendente. Nel dicembre 2011 compirò 40 anni di servizio. Ad oggi la prima finestra di uscita utile per me sarebbe il 1° aprile 2011; con le modifiche appena introdotte, quando potrò andare in pensione ? E che accadrà alla mia liquidazione?
R: Se il lettore decidesse di lasciare il servizio al compimento dei 40 anni di servizio, la sua finestra di uscita sarebbe prevista per gennaio 2013. Se decidesse di lasciare prima il servizio, comunque, subirebbe il ritardo di un anno dalla data prefissata, per l'applicazione della finestra "a scorrimento". La liquidazione verrà calcolata con il sistema Tfr, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e il pagamento avverrà in un unica soluzione se l'importo è pari o inferiore a 90.000 euro.
Uscite di anzianità confermate per il personale scolastico
D: Ho la qualifica di dirigente scolastico e sono nata nel settembre 1951. Ad agosto del 2010 maturerò 35 anni e 4 mesi di anzianità. A partire da quando potrò andare in pensione?
R: Con la sua anzianità anagrafica e di servizio, la lettrice avrà diritto di andare in pensione di anzianità a decorrere dal 1° settembre 2011, con 60 anni di età e 36 di servizio, in quanto la finestra "a scorrimento", con ritardo di un anno nell'uscita, non si applica al personale della scuola.
Prosecuzione volontaria con autorizzazione Inpdap
D: Sono una dipendente Asl, nata il 22 aprile 1952, e il 20 gennaio 2011 raggiungo 39 anni di servizio. Vorrei dimettermi dal lavoro e versare personalmente l'ultimo anno di contribuzione. Posso farlo? Quando andrei in pensione? Sempre il 1° luglio 2012 ?
R: Per la prosecuzione volontaria si dovrà chiedere l'autorizzazione all'Inpdap, che stabilirà anche la data di decorrenza della pensione.
Quota Tfr con poca incidenza per chi ha 36 anni di anzianità
D: Ho 36 anni di anzianità, di cui 32 nell'Università; di quanto sarà ridotto, all'incirca, il mio trattamento fine servizio andando in pensione nel 2014, con 40 anni di anzianità contributiva?
R: Attualmente non è possibile effettuare un calcolo. Comunque è evidente che, avendo il lettore già 36 anni di servizio, la quota Tfr sarà limitata ai pochi anni che rimangono.
Per invalidità già riconosciute la soglia non si alza
D: Da marzo 2010 mi è stata riconosciuta l'invalidità al 75% e quindi percepisco una pensione: mi verrà tolta? Si tratta del mio unico reddito attuale.
R: Nessun problema per la permanenza dell'assegno di invalidità civile. L'elevazione dal 74% all'85% vale solo per le domande di assegno di invalidità presentate dal 1° giugno 2010.
Vecchi criteri per i titolari di assegno straordinario
D: Se la finestra per i 40 anni di pensione di anzianità si apre nel 2013 e nel frattempo si percepisce un assegno straordinario di sostegno al credito da Inps, si deve pensare che la finestra slitterà in avanti, e in questo caso si continuerà a percepire l'assegno, o tutto rimane com'è ora?
R: Per i titolari di assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà si applicano le vecchie finestre.
Al riparo chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010
D: Sono in mobilità e maturo i requisiti di 59 anni di età e 38 contributi al 31 dicembre 2010 con finestra 1° luglio 2011. Non è chiaro se i lavoratori già usciti rientrano tra quelli "colpiti" dal nuovo provvedimento.
R: Il fatto di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2010 mette al riparo dalle nuove regole restrittive. La decorrenza della pensione sarà pertanto dal 1° luglio 2011.
Tfr senza rateazioni per tutti i dipendenti privati
D: Sono un dipendente bancario con età di 62 anni, compiuti il 24 dicembre 2009. Raggiungero i 35 anni di servizio il 30 settembre 2010. Quando si aprirà la mia finestra di uscita per effetto del decreto? Il Tfr mi verrà liquidato in un unica soluzione o in forma differita?
R: La vecchia finestra sarà quella del 1° luglio 2011. Il Tfr, non essendo l'interessato un pubblico dipendente, verrà liquidato secondo le norme "consuete" senza alcuna rateazione.
Per il medico di 64 anni un bivio tra anzianità e vecchiaia
D: Sono un medico dipendente ospedaliero,attualmente con 44 anni di versamenti. Ad aprile 2011 compio 65 anni. Se aspetterò la data del compimento del 65° anno di età, quando potrò andare in pensione? Se vado con l'ultima finestra del 2010, quali vantaggi ho?
R: Se l'interessato va in pensione di anzianità con il minimo dei 40 anni di contribuzione la vecchia finestra è quella del 1° luglio 2010. In caso di pensione di vecchiaia, la nuova finestra sarà quella del 1° maggio 2012.
Slittamento per chi matura i 40 anni di contributi nel 2011
D: Sono state modificate le finestre di uscita anche per chi ha maturato 40 anni di contributi indipendentemente dall'età?
R: Il testo del decreto legge che determina lo slittamento delle finestre di 12 mesi si applica anche a chi matura dal 2011 i 40 anni di contributi.
Per i sordomuti i requisiti restano invariati
D: Sulla base del nuovo decreto legge cambia qualcosa a proposito delle percentuali di invalidità per i sordomuti?
R: Per i sordomuti restano i requisiti precedenti. L'elevazione della percentuale all'85% vale solo per gli invalidi civili.
Vecchia finestra per la donna che compie 60 anni a luglio
D: Se compio i 60 anni il 20 luglio 2010, come dipendente privato e donna, quando vado in pensione secondo la nuova normativa?
R: Si applica la vecchia finestra, che è quella del 1° gennaio 2011.
Regole del Tfr anche per il personale in esonero
D: Per un pubblico dipendente che ha già chiesto l'esonero prima dell'entrata in vigore delle nuove norme pensionistiche (in base all'articolo 72 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008) cambia qualcosa o tutto rimane invariato?
R: Nulla è previsto dalle nuove norme per il personale collocato in posizione di esonero, per cui si può ritenere che anche per tale personale il calcolo della liquidazione verrà effettuato applicando dal 1° gennaio 2011 le regole del Tfr. Comunque, stante la particolare situazione giuridica del personale in esame, conviene aspettare le norme di applicazione per un giudizio definitivo.
Uscita condizionata anche dal fattore età
D: Ho 57 anni, sono dipendente di un ente locale e maturerò i 40 anni di contributi a giorni, esattamente il il 13 giugno 2010. Posso andare in pensione con la finestra di ottobre?
R: La risposta è positiva, a patto che l'interessato possa far valere i 57 anni di età entro il 30 settembre 2010.
Sul fronte della scuola vale sempre il 1° settembre
D: Le novità in materia previdenziale introdotte dal decreto legge sulla manovra in che misura interessano il personale femminile della scuola?
R: Non si registra alcuna novità sul fronte della pensione di anzianità e di vecchiaia. Viene confermata, infatti, l'unica finestra del 1° settembre di ciascun anno. Si ricorda che nel settore scolastico il requisito deve essere maturato entro la fine dello stesso anno.
Liquidazione dello statale entro 270 giorni dal "ritiro"
D: Sono un dipendente statale con 61 anni di età e 39 anni di servizio. Vorrei andare in pensione. Quando mi verrà liquidato il Tfr?
R: Se la liquidazione del lettore non supera l'importo, al lordo delle ritenute fiscali, di 90.000 euro, la somma verrà liquidata dall'Inpdap in unica soluzione entro 270 giorni dalla data di cessazione dal servizio.
Conviene lavorare fino al mese prima dell'"apertura"
D: Una volta raggiunti i 40 anni di lavoro, quanto bisogna attendere per l'apertura della finestra? Durante quell'intervallo di tempo che cosa succede, si deve continuare a lavorare?
R: Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga, quindi anche queste pensioni di anzianità rientrano nelle nuove finestre cosiddette mobili. Fino al mese precedente l'apertura della finestra è conveniente continuare a lavorare.
Pensione confermata a chi deve andare il 1° luglio 2010
D: Quando parte lo slittamento delle finestre? Io dovrei andare in pensione dal 1° luglio del 2010, peraltro senza utilizzare una finestra perché rientrante nella precedente normativa: sono a rischio?
R: Le nuove finestre scattano per chi matura i requisiti della pensione dal gennaio 2011 in poi. Il lettore, dunque, non è interessato dalle novità introdotte e a lui si applica la precedente normativa.
I criteri di calcolo del trattamento fine servizio
D: Sono un docente universitario che alla data del 1° giugno 2010 ha maturato 37 anni di servizio. Vorrei sapere quando è possibile andare in pensione, come vengono calcolati la pensione e il trattamento di fine servizio e, inoltre, se il calcolo della pensione viene fatto sulla base dell'ultima mensilità di stipendio.
R: Non viene riportata la data di nascita, per cui non è possibile stabilire la decorrenza della pensione. Peraltro, poiché il lettore ha gia 37 anni di servizio, dovrebbe aspettare al massimo altri tre anni per arrivare alla massima anzianità pensionabile di 40 anni. Il calcolo della liquidazione avverrà in due quote: la prima è calcolata con il sistema del Tfs, per gli anni di servizio utile fino al 31 dicembre 2010; la seconda, per gli anni di servizio effettivo dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione, è calcolata con il sistema Tfr, che prevede l'accantonamento del 6,91% annuale. Il calcolo della pensione avviene su due quote di pensione: la quota A viene calcolata sulla base dell'ultimo importo stipendiale pensionabile, maggiorato del 18% (a esclusione della voce Iis, che non viene maggiorata del 18%) per l'aliquota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1992; la quota B si calcola sulla base della media degli stipendi degli ultimi 10 anni di servizio (voci pensionabili e accessorie) per l'aliquota di pensione maturata dal 1° gennaio 1992, fino alla data di cessazione. Il totale delle aliquote pensionabili non può eccedere l'80 per cento.
RISPOSTE A CURA DI
Aldo Ciccarella, Sergio D'Onofrio,
Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà, Paola Sanna,
Tommaso Siracusano, Claudio Testuzza
L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione studi consulenti del lavoro (con l'apporto di Vincenzo Barbaro, Ferdinando Butto, Bruno Di Franco, Giorgio Forcolin, Patrizia Gobat, Milena Iacobazzi, Pietro Manzari, Fabio Martini)
il SOLE 24 ORE
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.ilsole24ore.com/2010-06-01
Quando andrò in pensione... Le risposte ai quesiti dei lettori
di Salvatore PadulaCronologia articolo1 giugno 2010
Questo articolo è stato pubblicato il 01 giugno 2010 alle ore 08:23.
Le pensioni tengono banco. E si confermano uno dei temi più "gettonati" della manovra. Sono ben 2.100 i quesiti inviati ieri allo speciale "Come cambiano le pensioni" sul sito internet del Sole 24 Ore, dei quali pubblichiamo sotto una prima selezione di risposte.
Diciamo subito che il testo della Gazzetta rispecchia per intero quanto riportato nella Guida pratica pubblica sul Sole 24 Ore di ieri.
Si introduce, nei fatti, un allungamento della vita lavorativa, con incrementi - rispetto al sistema attuale - da uno a dodici mesi in più, a seconda dei casi. Dal prossimo anno, il sistema di uscita prevede un'unica finestra a scorrimento sia per i trattamenti di anzianità sia per quelli di vecchiaia, sia per i dipendenti (pubblici e privati) sia per gli autonomi.
In particolare, per i lavoratori dipendenti l'assegno (sia di anzianità che di vecchiaia) spetterà 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti. In realtà, la decorrenza è fissata al primo giorno del 13esimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti: per esempio, il lavoratore che maturerà il requisito nel mese di giugno 2011, avrà la pensione con decorrenza luglio 2012 (con il sistema attuale, questo lavoratore andrebbe in pensione nel gennaio 2012, sei mesi prima).
Nel caso degli autonomi, invece, i mesi di attesa diventeranno 18 (anche qui, si tratta del primo giorno del 19esimo mese successivo). Regole identiche a queste ultime sono previste per gli iscritti alla gestione separata.
Qualche dubbio era sorto in relazione ai soggetti che possono vantare 40 anni di contributi per l'accesso al trattamento di anzianità. La lettura del testo finale, induce a ritenere che le nuove decorrenze si applichino anche a questi lavoratori, i quali dovranno quindi attendere 12 mesi (se dipendenti) o 18 mesi (se autonomi) per la decorrenza effettiva della pensione.
Quanto alle esclusioni, per prima cosa va ribadito che le nuove regole non riguardano chi matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre di quest'anno.
Escluso è anche il personale della scuola, che continuerà ad andare in pensione con la finestra unica di settembre, avendo maturato i requisiti di età e di contribuzione entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Salvi - come segnalato ieri - anche i lavoratori che al 30 giugno 2010 risultano in preavviso e maturano i requisiti di età anagrafica e di contribuzione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (per evitare che qualcuno possa restare senza stipendio e senza pensione). Stesso trattamento per quanti, al raggiungimento del limite di età, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione alla quale sono adibiti (piloti, autisti di mezzi pubblici).
Non manca, infine, una piccola lotteria: si salveranno dalle nuove regole 10mila lavoratori sia in mobilità in base ad accordi sindacali ante 30 aprile 2010 che maturano i requisiti prima della scadenza della mobilità (per loro continuano a valere le attuali finestre), sia in mobilità lunga sempre in base ad accordi ante 30 aprile 2010 (la pensione spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda). Sarà l'Inps a bloccare le richieste quando sarà raggiunto il limite delle 10mila unità.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-06-01/come-cambiano-pensioni-risposte-082100.shtmlPensioni di anzianità nelle nuove finestre mobili
Maturerò 40 anni di contribuzione Inps (privati) al 1° febbraio 2014. Non ho capito da quando decorre il trattamento pensionistico e se sono soggetto alle finestre mobili.
Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga. È da ritenere, quindi, che anche queste pensioni di anzianità rientrino nelle nuove finestre cosiddette mobili. Per il lettore la pensione partirà quindi dal 1° marzo 2015.
Un diritto che maturerà arrivati a quota 97
Al 31 dicembre 2009 ho maturato 1605 settimane di contribuzione come lavoratore dipendente. Sono nato l'8 gennaio 1955 e attualmente sto lavorando come dipendente. Quando maturerò il diritto alla pensione?
Nel caso esposto il traguardo della pensione di anzianità potrà essere tagliato quando l'interessato raggiungerà la quota 97 con l'età di 61 anni e 36 anni di contributi.
Anzianità senza modifiche per chi è al traguardo nel 2010
Le novità introdotte riguardano solo chi matura i requisiti dal 2011 oppure anche chi li matura nel 2010?
Le innovazioni sulle finestre per la pensione di anzianità riguardano solo coloro che matureranno i relativi requisiti a partire dal gennaio 2011 in poi.
Anche con 40 anni di contributi prima uscita utile dopo 12 mesi
Sono una dipendente da un datore di lavoro privato e avrò 40 anni di contributi al febbraio 2012. Quando potrò andare in pensione?
Se il decreto non subirà modifiche in Parlamento, anche per i dipendenti con 40 anni di contributi la prima finestra utile si apre 12 mesi dopo il mese in cui sono stati maturati i requisiti. Nel caso della lettrice, quindi, dal 1° marzo del 2013.
Pensioni di vecchiaia: dal 2011 cambia la decorrenza
Quali cambiamenti sono stati introdotti per le pensioni di vecchiaia?
Il decreto legge sulla manovra non modifica il requisito di età per la pensione di vecchiaia, che resta fermo a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. A queste ultime, nel settore pubblico viene chiesto un anno in più (61 anni nel biennio 2010-2011). Per uomini e donne che raggiungono tali limiti di età dal 2011 in poi cambia la decorrenza della pensione. I lavoratori dipendenti vanno in pensione dopo 12 mesi dal conseguimento del diritto, mentre gli autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori e iscritti alla gestione separata) devono attendere 18mesi.
Situazione immutata per chi compie 60 anni ad agosto 2010
Compio 60 anni il 1° agosto 2010: con l'attuale decreto che cosa cambia?
Il nuovo decreto non modifica gli attuali requisiti per le donne che compiono i 60 anni entro il 2010. In questo caso le finestre non cambiano, e l'interessata potrà mettersi in pensione dal 1° gennaio 2011.
Niente cambi se c'è preavviso in corso al 30 giugno 2010
Sono dipendente di una pubblica amministrazione. Lo scorso 11 maggio ho presentato la domanda di pensione per volontarie dimissioni dal servizio, domanda che è stata già accolta dalla mia amministrazione prima dell'entrata in vigore del decreto. Dovrei cessare il 1° febbraio del 2011: ho fatto tale domanda, pur avendo a gennaio prossimo i 40 anni di servizio, per non dover aspettare l'apertura della finestra. Cambia qualcosa per me?
No. La nuova norma non si applica al caso in questione, avendo il lettore entro la data del 30 giugno 2010 in corso il periodo di preavviso, con maturazione dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Previsto l'avvicendamento da sistema Tfs a sistema Tfr
Ho 40 anni, ho iniziato a lavorare il 4 settembre 2000 al ministero delle Finanze a tempo indeterminato, poi nel 2002 ho vinto un concorso in un ente locale sempre a tempo indeterminato: come sarà la mia liquidazione? Dal 2000 al 2010 col metodo del Tfs e dal 2011 in avanti con l'accantonamento del 6,91% annuale? Quindi sarò penalizzato?
La nuova norma prevede che la liquidazione verrà calcolata fino al 31 dicembre 2010 con il metodo Tfs e dal 1° gennaio 2011 con il sistema del Tfr, con accantonamento del 6,91% annuale. Sicuramente, il sistema Tfr è meno vantaggioso del sistema Tfs.
Bastano 40 anni di contributi anche senza età pensionabile
Il requisito massimo dei 40 anni di contributi permette al lavoratore di essere collocato in pensione anche se lo stesso non ha raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti normative (61 per le donne e 65 per gli uomini)?
Sì. Con 40 anni di contributi si può lasciare il lavoro anche se non si è raggiunta l'età pensionabile. Peraltro, le nuove disposizioni in materia di pensione stabiliscono, anche per le pensioni con 40 anni di contributi, l'applicazione della "finestra mobile" che ritarda l'uscita di dodici mesi rispetto alla data di maturazione del requisito.
Liquidazione in unica soluzione per importi sotto i 90mila euro
In qualità di dipendente dell'agenzia delle Entrate, un soggetto – per aver maturato, alla data del 10 settembre 2007, i requisiti utili al trattamento di pensione di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contribuzione) – ha chiesto di recente la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione a decorrere dal 26 novembre 2010. Si desidera sapere se la liquidazione del trattamento di fine servizio di spettanza sarà erogata in un'unica soluzione o soggetta a rateazione per effetto del nuovo decreto.
Se l'importo della liquidazione non supera i 90.000 euro, al lordo delle ritenute fiscali, l'importo verrà erogato in un'unica soluzione.
Due possibilità per il lavoratore autonomo
Sono un lavoratore autonomo di 60 anni e quest'anno raggiungo i 40 anni di contributi versati: quando potrò percepire la pensione?
Occorrerebbe sapere se il requisito dei 40 anni sarà maturato nel primo semestre 2010 (in questo caso vale la finestra del 1° luglio 2011) oppure nel secondo semestre 2010 (finestra del 1° gennaio 2012).
Scadenza invariata per un lettore del 1951
Sono nato a novembre del 1951, ho lavorato fino ad aprile 2009, maturando a quella data 38 anni e 7 mesi di anzianità. Da maggio 2009 non lavoro. Pensavo di andare in pensione con il 1° luglio 2011, ma mi sembra di aver capito che dovrò aspettare altri sei mesi. È così?
No, il lettore potrà continuare ad andare in pensione con la finestra del 1° luglio 2011.
Vecchie finestre per i titolari di prestazione straordinaria
Dal 1° aprile 2009, e fino al 1° marzo 2013, godrò di un assegno a sostegno del credito; la mia finestra per i 40 anni si apre il 1° aprile 2013, infatti "faccio" i 40 anni il 1° ottobre 2012: cambia qualcosa con la nuova manovra?
Si applicano le vecchie finestre per i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esubero per banche, assicurazioni e così via).
Anzianità con quota 95 per l'impiegata sessantenne
Sono un'impiegata di un'azienda privata che compie 60 anni, con 36 anni e mezzo di anzianità contributiva il 22 novembre del 2010. Qual è, con la nuova normativa, la mia finestra di uscita?
L'interessata andrà in pensione di anzianità con la quota 95 (raggiunta nel 2010) con la vecchia finestra del 1° luglio 2011.
Ancora praticabile l'"uscita" del 1° luglio 2011
Sono dipendente di un'azienda privata del settore chimico. Il mio livello è quello di quadro. Mi trovo in cassa integrazione da ben cinque anni (attualmente con la Cig in deroga percepisco 650 euro al mese). A dicembre 2010 compirò finalmente 59 anni, con 38 anni e mezzo di contributi.Cambierà qualcosa per me? Quando si aprirà la mia finestra?
Per la persona interessata non cambierà nulla, in quanto al suo caso si applicheranno le vecchie finestre. In particolare, la finestra del lettore è quella del 1° luglio 2011.
I limiti di applicazione per la liquidazione rateizzata
Sono un dipendente pubblico. Il 14 gennaio 2011 raggiungerò 40 anni di contributi: le nuove norme avranno degli effetti sulla mia liquidazione?
Le nuove norme sul pagamento dilazionato della liquidazione entreranno in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, salvo per coloro che cesseranno entro il 30 novembre 2010, per limiti di età o per pensione di anzianità, con accoglimento della domanda di cessazione dal servizio entro la predetta pubblicazione. Va tenuto presente, comunque, che il pagamento a rate è previsto solo se la liquidazione è superiore a 90.000 euro.
Prolungamento di 12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti
Sono nato il 12 ottobre 1955 e ho iniziato a lavorare come dipendente il 1° gennaio 1973. Da allora ho proseguito regolarmente a lavorare con una sola eccezione: sei mesi di disoccupazione e sei mesi "vuoti" nel 1999. Se nei prossimi anni continuerò a lavorare senza problemi, i termini temporali della mia pensione sono a rischio a causa delle novità appena introdotte, oppure potrò uscire, come preventivato, nel gennaio 2014?
L'interessato cade nella rete delle nuove finestre introdotte dalla manovra, in quanto maturerà i requisiti per la pensione di anzianità dopo il 2010. La finestra, quindi, si aprirà dopo 12 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti.
Con 40 anni di contributi restano le 4 vecchie finestre
Da lavoratore dipendente, il 13 marzo 2010 ho maturato 2.080 contributi o, meglio, i 40 anni di contribuzione. Con la nuova manovra finanziaria quando andrò in pensione?
L'interessato andrà in pensione di anzianità con il sistema delle vecchie quattro finestre. Non viene, però, specificata l'età e quindi non possiamo fissare la finestra specifica.
Tre rate oltre i 150mila euro di trattamento fine servizio
Per gli statali, la rateizzazione della liquidazione dopo 40 anni di servizio in quali termini avviene?
Con i dati contenuti nel nuovo testo del decreto-legge sulla manovra economica 2011-2012, la liquidazione viene erogata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 90.000 euro al lordo delle ritenute fiscali; se superiore a 90.000, ma inferiore a 150.000 euro, scatta la prima rateizzazione (90.000 euro la prima rata e la seconda rata, dopo un anno, per l'ammontare residuo); se superiore a 150.000 euro, sono previste tre tranche (90.000 euro la prima, 60.000 euro la seconda dopo un anno, e la terza, pari all'ammontare residuo, dopo un altro anno).
RISPOSTE A CURA DI:
Aldo Ciccarella, Sergio D'Onofrio,Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà,Paola Sanna, Tommaso Siracusano,Claudio Testuzza
L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione studi consulenti del lavoro
6. Giuseppe ( http://www.beppecarmi.it ) | 01-06-2010 - 13:58:50h
Buongiorno, ho appena letto la gazzetta ufficiale (DL 31 maggio 2010 n.78), da pag. 59 a pag.63 è descritta la manovra per le pensioni. Io faccio i 40 anni di lavoro a luglio 2010 e compio 58 anni ad agosto 2010, nonostante abbia letto le pagine sopra dette, non mi è ancora chiaro quando posso andare in pensione. Ho un dubbio sull’articolo 4 comma a), riuscite voi a capirci qualcosa ? ed a dirmi se potrò andare in pensione al 1 gennaio 2011, come previsto? grazie per una vostra gentile risposta Giuseppe
5. maria | 01-06-2010 - 13:40:24h
salve, sono un lavoratore dipendente di un ente parastatale che avra' 2080 contributi (conteggiando anche l'aspettativa per maternità, riposo pre e post parto in continuità di rapporto di lavoro, credo che siano figurativi) cioè i 40 anni al 31 dicembre 2020. La finestra per me quando si potrà aprire alle regole attuali? vorrei gentilmente chiarire se nei 12 mesi di attesa per la finestra sia obbligatorio rimanere al lavoro per il perfezionamento dei requisiti o no. Inoltre il servizio effettivo nell'ente è dal 1982, gli altri contributi sono sempre gestione INPS ma derivano da lavoro subordinato antecedente presso un'azienda privata, in regola con i contributi
4. Saverio | 01-06-2010 - 13:12:01h
Buongiorno, raggiungerò quota 97 il giorno 5 Gennaio 2016 61 anni di età e 39 di contribuzione, quando potrò effettivamente percepire la pensione? Grazie.
3. Erio -| 01-06-2010 - 13:05:35h
Con luglio 2010 ho 40 anni di contribuzione, in agosto 2010 compio 57 anni, con la normativa precedente avrei la finestra per la pensione nel gennaio 2011. Con la nuova manovra cambierà qualcosa per me? Grazie.
2. Lucia | 01-06-2010 - 11:47:12h
Sono nata il 16 agosto 1952, dipendente ENEL da Ottobre 1974 ed ho 16 mesi pre elettrici. Vorrei sapere quando avrò diritto a pensione. Grazie
1. Dario | 01-06-2010 - 11:06:54h
MIA MADRE HA COMPIUTO 60 ANNI AD APRILE 2010. HA VERSATO 15 ANNI DI CONTRIBUTI (IN PARTE QUALE DIPENDENTE ED IN PARTE QUALE COLTIVATRICE DIRETTA CHE CREDO SIA PARIFICATO A LAVORO AUTONOMO). E' CONFERMATA NEL SUO CASO LA DATA DI PENSIONAMENTO PER IL 01/01/2011 OPPURE NO? ED INOLTRE QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE? GRAZIE IN ANTICIPO PER LA CORTESE RISPOSTA IN MERITO. CORDIALI SALUTI
6. Giuseppe ( http://www.beppecarmi.it ) | 01-06-2010 - 13:58:50h
Buongiorno, ho appena letto la gazzetta ufficiale (DL 31 maggio 2010 n.78), da pag. 59 a pag.63 è descritta la manovra per le pensioni. Io faccio i 40 anni di lavoro a luglio 2010 e compio 58 anni ad agosto 2010, nonostante abbia letto le pagine sopra dette, non mi è ancora chiaro quando posso andare in pensione. Ho un dubbio sull’articolo 4 comma a), riuscite voi a capirci qualcosa ? ed a dirmi se potrò andare in pensione al 1 gennaio 2011, come previsto? grazie per una vostra gentile risposta Giuseppe
5. maria | 01-06-2010 - 13:40:24h
salve, sono un lavoratore dipendente di un ente parastatale che avra' 2080 contributi (conteggiando anche l'aspettativa per maternità, riposo pre e post parto in continuità di rapporto di lavoro, credo che siano figurativi) cioè i 40 anni al 31 dicembre 2020. La finestra per me quando si potrà aprire alle regole attuali? vorrei gentilmente chiarire se nei 12 mesi di attesa per la finestra sia obbligatorio rimanere al lavoro per il perfezionamento dei requisiti o no. Inoltre il servizio effettivo nell'ente è dal 1982, gli altri contributi sono sempre gestione INPS ma derivano da lavoro subordinato antecedente presso un'azienda privata, in regola con i contributi
4. Saverio | 01-06-2010 - 13:12:01h
Buongiorno, raggiungerò quota 97 il giorno 5 Gennaio 2016 61 anni di età e 39 di contribuzione, quando potrò effettivamente percepire la pensione? Grazie.
3. Erio -| 01-06-2010 - 13:05:35h
Con luglio 2010 ho 40 anni di contribuzione, in agosto 2010 compio 57 anni, con la normativa precedente avrei la finestra per la pensione nel gennaio 2011. Con la nuova manovra cambierà qualcosa per me? Grazie.
2. Lucia | 01-06-2010 - 11:47:12h
Sono nata il 16 agosto 1952, dipendente ENEL da Ottobre 1974 ed ho 16 mesi pre elettrici. Vorrei sapere quando avrò diritto a pensione. Grazie
1. Dario | 01-06-2010 - 11:06:54h
MIA MADRE HA COMPIUTO 60 ANNI AD APRILE 2010. HA VERSATO 15 ANNI DI CONTRIBUTI (IN PARTE QUALE DIPENDENTE ED IN PARTE QUALE COLTIVATRICE DIRETTA CHE CREDO SIA PARIFICATO A LAVORO AUTONOMO). E' CONFERMATA NEL SUO CASO LA DATA DI PENSIONAMENTO PER IL 01/01/2011 OPPURE NO? ED INOLTRE QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE? GRAZIE IN ANTICIPO PER LA CORTESE RISPOSTA IN MERITO. CORDIALI SALUTI
Rassegna Stampa - L'Argomento di Oggi - dal 2010-06-01 ad oggi 2010-06-01 |
AVVENIRE per l'articolo completo vai al sito internet http://www.avvenire.it2010-06-01
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il SOLE 24 ORE per l'articolo completo vai al sito Internet http://www.ilsole24ore.com/2010-06-02 Penalizzate le pensioni di vecchiaia Cronologia articolo2 giugno 2010 Questo articolo è stato pubblicato il 02 giugno 2010 alle ore 09:49. Le finestre mobili introdotte dall'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010 sui trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità colpiscono maggiormente i titolari di pensione di vecchiaia rispetto alla precedente normativa. I lavoratori autonomi, come al solito, devono fare i conti con un allungamento più consistente, può arrivare fino a 12 mesi di attesa in più. Per i dipendente, invece, la maggior attesa si colloca a 9 mesi in più rispetto al "vecchio" sistema delle finestre.
È importante ribadire che coloro i quali maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 dicembre 2010 usufruiranno delle vecchie finestre. Altro aspetto consiste nel fatto che nulla cambia sul piano dei requisiti per l'ottenimento delle predette pensioni.È opportuno, quindi, ricordare i requisiti previsti per il 2011 per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità. I requisiti per la di vecchiaia sono: - 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (61 anni di età per le donne del settore pubblico); - minimo contributivo di 20 anni; - cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche all'estero. Per l'anzianità, bisogna invece considerare che dal 2011, la quota - cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva - aumentarà di un anno. Per cui i requisiti saranno: - quota di 96, con età di almeno 60 anni per i lavoratori dipendenti; e quota di 97, con età di 61 anni per i lavoratori autonomi; - minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica (si ritiene che anche in questo caso si applichino le nuove finestre); - cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche all'estero. Le vecchie finestre continuano invece ad appplicarsi: - maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2010; - personale della scuola (1° settembre di ciascun anno); - lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; - lavoratori per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa;
Leggi tutte le risposte degli esperti
Ritardo di un anno dalla finestra "a scorrimento" D: Sono un pubblico dipendente. Nel dicembre 2011 compirò 40 anni di servizio. Ad oggi la prima finestra di uscita utile per me sarebbe il 1° aprile 2011; con le modifiche appena introdotte, quando potrò andare in pensione ? E che accadrà alla mia liquidazione? R: Se il lettore decidesse di lasciare il servizio al compimento dei 40 anni di servizio, la sua finestra di uscita sarebbe prevista per gennaio 2013. Se decidesse di lasciare prima il servizio, comunque, subirebbe il ritardo di un anno dalla data prefissata, per l'applicazione della finestra "a scorrimento". La liquidazione verrà calcolata con il sistema Tfr, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e il pagamento avverrà in un unica soluzione se l'importo è pari o inferiore a 90.000 euro.
Uscite di anzianità confermate per il personale scolastico D: Ho la qualifica di dirigente scolastico e sono nata nel settembre 1951. Ad agosto del 2010 maturerò 35 anni e 4 mesi di anzianità. A partire da quando potrò andare in pensione? R: Con la sua anzianità anagrafica e di servizio, la lettrice avrà diritto di andare in pensione di anzianità a decorrere dal 1° settembre 2011, con 60 anni di età e 36 di servizio, in quanto la finestra "a scorrimento", con ritardo di un anno nell'uscita, non si applica al personale della scuola.
Prosecuzione volontaria con autorizzazione Inpdap D: Sono una dipendente Asl, nata il 22 aprile 1952, e il 20 gennaio 2011 raggiungo 39 anni di servizio. Vorrei dimettermi dal lavoro e versare personalmente l'ultimo anno di contribuzione. Posso farlo? Quando andrei in pensione? Sempre il 1° luglio 2012 ? R: Per la prosecuzione volontaria si dovrà chiedere l'autorizzazione all'Inpdap, che stabilirà anche la data di decorrenza della pensione.
Quota Tfr con poca incidenza per chi ha 36 anni di anzianità D: Ho 36 anni di anzianità, di cui 32 nell'Università; di quanto sarà ridotto, all'incirca, il mio trattamento fine servizio andando in pensione nel 2014, con 40 anni di anzianità contributiva? R: Attualmente non è possibile effettuare un calcolo. Comunque è evidente che, avendo il lettore già 36 anni di servizio, la quota Tfr sarà limitata ai pochi anni che rimangono.
Per invalidità già riconosciute la soglia non si alza D: Da marzo 2010 mi è stata riconosciuta l'invalidità al 75% e quindi percepisco una pensione: mi verrà tolta? Si tratta del mio unico reddito attuale. R: Nessun problema per la permanenza dell'assegno di invalidità civile. L'elevazione dal 74% all'85% vale solo per le domande di assegno di invalidità presentate dal 1° giugno 2010.
Vecchi criteri per i titolari di assegno straordinario D: Se la finestra per i 40 anni di pensione di anzianità si apre nel 2013 e nel frattempo si percepisce un assegno straordinario di sostegno al credito da Inps, si deve pensare che la finestra slitterà in avanti, e in questo caso si continuerà a percepire l'assegno, o tutto rimane com'è ora? R: Per i titolari di assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà si applicano le vecchie finestre.
Al riparo chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010 D: Sono in mobilità e maturo i requisiti di 59 anni di età e 38 contributi al 31 dicembre 2010 con finestra 1° luglio 2011. Non è chiaro se i lavoratori già usciti rientrano tra quelli "colpiti" dal nuovo provvedimento. R: Il fatto di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2010 mette al riparo dalle nuove regole restrittive. La decorrenza della pensione sarà pertanto dal 1° luglio 2011. Tfr senza rateazioni per tutti i dipendenti privati D: Sono un dipendente bancario con età di 62 anni, compiuti il 24 dicembre 2009. Raggiungero i 35 anni di servizio il 30 settembre 2010. Quando si aprirà la mia finestra di uscita per effetto del decreto? Il Tfr mi verrà liquidato in un unica soluzione o in forma differita? R: La vecchia finestra sarà quella del 1° luglio 2011. Il Tfr, non essendo l'interessato un pubblico dipendente, verrà liquidato secondo le norme "consuete" senza alcuna rateazione.
Per il medico di 64 anni un bivio tra anzianità e vecchiaia D: Sono un medico dipendente ospedaliero,attualmente con 44 anni di versamenti. Ad aprile 2011 compio 65 anni. Se aspetterò la data del compimento del 65° anno di età, quando potrò andare in pensione? Se vado con l'ultima finestra del 2010, quali vantaggi ho? R: Se l'interessato va in pensione di anzianità con il minimo dei 40 anni di contribuzione la vecchia finestra è quella del 1° luglio 2010. In caso di pensione di vecchiaia, la nuova finestra sarà quella del 1° maggio 2012.
Slittamento per chi matura i 40 anni di contributi nel 2011 D: Sono state modificate le finestre di uscita anche per chi ha maturato 40 anni di contributi indipendentemente dall'età? R: Il testo del decreto legge che determina lo slittamento delle finestre di 12 mesi si applica anche a chi matura dal 2011 i 40 anni di contributi.
Per i sordomuti i requisiti restano invariati D: Sulla base del nuovo decreto legge cambia qualcosa a proposito delle percentuali di invalidità per i sordomuti? R: Per i sordomuti restano i requisiti precedenti. L'elevazione della percentuale all'85% vale solo per gli invalidi civili.
Vecchia finestra per la donna che compie 60 anni a luglio D: Se compio i 60 anni il 20 luglio 2010, come dipendente privato e donna, quando vado in pensione secondo la nuova normativa? R: Si applica la vecchia finestra, che è quella del 1° gennaio 2011.
Regole del Tfr anche per il personale in esonero D: Per un pubblico dipendente che ha già chiesto l'esonero prima dell'entrata in vigore delle nuove norme pensionistiche (in base all'articolo 72 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008) cambia qualcosa o tutto rimane invariato? R: Nulla è previsto dalle nuove norme per il personale collocato in posizione di esonero, per cui si può ritenere che anche per tale personale il calcolo della liquidazione verrà effettuato applicando dal 1° gennaio 2011 le regole del Tfr. Comunque, stante la particolare situazione giuridica del personale in esame, conviene aspettare le norme di applicazione per un giudizio definitivo.
Uscita condizionata anche dal fattore età D: Ho 57 anni, sono dipendente di un ente locale e maturerò i 40 anni di contributi a giorni, esattamente il il 13 giugno 2010. Posso andare in pensione con la finestra di ottobre? R: La risposta è positiva, a patto che l'interessato possa far valere i 57 anni di età entro il 30 settembre 2010.
Sul fronte della scuola vale sempre il 1° settembre D: Le novità in materia previdenziale introdotte dal decreto legge sulla manovra in che misura interessano il personale femminile della scuola? R: Non si registra alcuna novità sul fronte della pensione di anzianità e di vecchiaia. Viene confermata, infatti, l'unica finestra del 1° settembre di ciascun anno. Si ricorda che nel settore scolastico il requisito deve essere maturato entro la fine dello stesso anno.
Liquidazione dello statale entro 270 giorni dal "ritiro" D: Sono un dipendente statale con 61 anni di età e 39 anni di servizio. Vorrei andare in pensione. Quando mi verrà liquidato il Tfr? R: Se la liquidazione del lettore non supera l'importo, al lordo delle ritenute fiscali, di 90.000 euro, la somma verrà liquidata dall'Inpdap in unica soluzione entro 270 giorni dalla data di cessazione dal servizio.
Conviene lavorare fino al mese prima dell'"apertura" D: Una volta raggiunti i 40 anni di lavoro, quanto bisogna attendere per l'apertura della finestra? Durante quell'intervallo di tempo che cosa succede, si deve continuare a lavorare? R: Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga, quindi anche queste pensioni di anzianità rientrano nelle nuove finestre cosiddette mobili. Fino al mese precedente l'apertura della finestra è conveniente continuare a lavorare.
Pensione confermata a chi deve andare il 1° luglio 2010 D: Quando parte lo slittamento delle finestre? Io dovrei andare in pensione dal 1° luglio del 2010, peraltro senza utilizzare una finestra perché rientrante nella precedente normativa: sono a rischio? R: Le nuove finestre scattano per chi matura i requisiti della pensione dal gennaio 2011 in poi. Il lettore, dunque, non è interessato dalle novità introdotte e a lui si applica la precedente normativa.
I criteri di calcolo del trattamento fine servizio D: Sono un docente universitario che alla data del 1° giugno 2010 ha maturato 37 anni di servizio. Vorrei sapere quando è possibile andare in pensione, come vengono calcolati la pensione e il trattamento di fine servizio e, inoltre, se il calcolo della pensione viene fatto sulla base dell'ultima mensilità di stipendio. R: Non viene riportata la data di nascita, per cui non è possibile stabilire la decorrenza della pensione. Peraltro, poiché il lettore ha gia 37 anni di servizio, dovrebbe aspettare al massimo altri tre anni per arrivare alla massima anzianità pensionabile di 40 anni. Il calcolo della liquidazione avverrà in due quote: la prima è calcolata con il sistema del Tfs, per gli anni di servizio utile fino al 31 dicembre 2010; la seconda, per gli anni di servizio effettivo dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione, è calcolata con il sistema Tfr, che prevede l'accantonamento del 6,91% annuale. Il calcolo della pensione avviene su due quote di pensione: la quota A viene calcolata sulla base dell'ultimo importo stipendiale pensionabile, maggiorato del 18% (a esclusione della voce Iis, che non viene maggiorata del 18%) per l'aliquota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1992; la quota B si calcola sulla base della media degli stipendi degli ultimi 10 anni di servizio (voci pensionabili e accessorie) per l'aliquota di pensione maturata dal 1° gennaio 1992, fino alla data di cessazione. Il totale delle aliquote pensionabili non può eccedere l'80 per cento. RISPOSTE A CURA DI Aldo Ciccarella, Sergio D'Onofrio, Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà, Paola Sanna, Tommaso Siracusano, Claudio Testuzza L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione studi consulenti del lavoro (con l'apporto di Vincenzo Barbaro, Ferdinando Butto, Bruno Di Franco, Giorgio Forcolin, Patrizia Gobat, Milena Iacobazzi, Pietro Manzari, Fabio Martini) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
2010-06-01
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